Cassazione Civile, Ordinanza n. 19827/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per l’anno d’imposta 2005, fondato su indagini bancarie relative ai conti correnti a lui intestati. L’Ufficio aveva imputato a ricavi, in base ai versamenti in contanti rilevati sui conti, somme ritenute provento di un’attività commerciale svolta "in nero"; il contribuente aveva invece sostenuto che tali somme provenissero da disponibilità familiari affidategli dalla madre con scrittura privata e che, comunque, mancassero i presupposti per IRAP e IVA. Dopo il rigetto parziale in primo grado e il rigetto degli appelli in CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sui redditi imponibili, per avere l’accertamento qualificato i proventi come redditi d’impresa anziché come redditi diversi da attività illecita; 2) omesso esame della sentenza penale sopravvenuta di assoluzione per non aver commesso il fatto; 3) violazione delle norme IVA per mancata dimostrazione di una vera attività d’impresa; 4) violazione della disciplina delle indagini bancarie per non aver attribuito alla scrittura privata prodotta efficacia di prova contraria alla presunzione legale sui versamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché la censura non investiva davvero la sentenza impugnata e introduceva per la prima volta in cassazione la questione della qualificazione dei redditi; ha inoltre ribadito che i movimenti bancari possono fondare l’accertamento indipendentemente dalla previa prova dell’esercizio di un’attività lecita o illecita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché la sentenza penale di assoluzione non spiega automatica efficacia vincolante nel processo tributario e, nel caso concreto, l’accertamento era autonomo e basato esclusivamente sui versamenti bancari. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché, in tema di IVA, la presunzione derivante dai movimenti bancari è relativa e l’Ufficio aveva fornito un quadro presuntivo idoneo, non superato da prova contraria. Anche il quarto motivo è stato respinto perché in realtà mirava a contestare il prudente apprezzamento di merito della prova documentale, non una violazione di legge; la scrittura privata non autenticata e priva di data certa non è stata ritenuta sufficiente a vincere la presunzione. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito, condannando il ricorrente alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
I versamenti in contanti sui conti correnti del contribuente costituiscono presunzione legale relativa di ricavi imponibili, superabile solo con prova contraria specifica e documentata.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L’accertamento reddituale può essere fondato su elementi presuntivi e sulle risultanze delle indagini bancarie.
art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972
Ai fini IVA l’amministrazione può procedere a rettifica sulla base di presunzioni tratte dai movimenti bancari.
art. 51, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
I dati relativi ai conti bancari possono essere utilizzati per la rettifica presuntiva della dichiarazione IVA, con presunzione relativa e prova liberatoria a carico del contribuente.
art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte richiama la qualificazione dei redditi come redditi d’impresa in relazione all’accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie.
art. 6, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917 del 1986
La censura del ricorrente mirava a ricondurre i proventi ai redditi diversi derivanti da fatti illeciti, ma la Corte non ha accolto tale impostazione.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
Richiamato dal ricorrente per sostenere la non deducibilità dei costi riferibili a proventi da reato; la Corte non accoglie la tesi perché il tema non era stato validamente introdotto e comunque non incideva sull’accertamento fondato sui conti.
art. 654 c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile non ha automatica efficacia vincolante nel processo tributario.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario operano limiti alla prova e il giudice può utilizzare anche presunzioni semplici.
art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario deve valutare liberamente il materiale probatorio, compresa l’eventuale sentenza penale prodotta come elemento di prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per censurare una mera diversa valutazione di merito delle prove o dell’accertamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammesse censure sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le ragioni di censura e collegarle alla decisione impugnata; la critica generica è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, i movimenti bancari, e in particolare i versamenti in contanti sui conti del contribuente, possono fondare legittimamente una presunzione relativa di ricavi o di base imponibile non dichiarata, salvo prova contraria specifica e documentata del contribuente.
- La qualificazione del maggior reddito come provento di attività lecita, illecita o come reddito d’impresa non può essere contestata in cassazione mediante una censura che si limiti a ribadire una diversa lettura dei fatti o a introdurre per la prima volta una questione non dedotta nei gradi di merito.
- Nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione non esplica automaticamente efficacia vincolante: il giudice tributario deve valutarla come elemento probatorio, confrontandola con il resto del materiale istruttorio, ma può disattenderla se l’accertamento fiscale è sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Quando l’Ufficio fonda l’accertamento su indagini bancarie, il contribuente è onerato di fornire una giustificazione concreta della provenienza delle somme; documenti privi di data certa, autenticazione o tracciabilità dei flussi possono essere ritenuti insufficienti a vincere la presunzione.
- In sede di legittimità, la doglianza che contesti la valutazione della prova o l’apprezzamento del materiale istruttorio non integra di regola un vizio di violazione di legge, ma un tentativo di rivalutazione del merito, non consentito alla Corte di cassazione.
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