Sentenza del 16/01/2015 n. 241 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Credito IVA - Riconoscimento - Tardiva dichiarazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il mancato riconoscimento del credito IVA, negato o posto in discussione a causa della presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Sosteneva che il ritardo dichiarativo non potesse eliminare il diritto alla detrazione, poiché il credito risultava da fatture regolarmente emesse e annotate nei registri IVA e tali fatture non erano state rettificate.
La decisione
La sentenza riconosce la spettanza del credito IVA. La tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, da sola, non fa venir meno il diritto alla detrazione quando le fatture da cui deriva il credito siano state regolarmente emesse, registrate e non rettificate. Il diritto alla deduzione dell'IVA è quindi subordinato alla regolarità delle fatture e della loro annotazione nei registri IVA, non alla tempestività della dichiarazione, salva la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Norme richiamate
Normativa IVA sulla detrazione dell'imposta
Il diritto alla deduzione dell'IVA è subordinato esclusivamente alla regolare emissione di fatture annotate nei registri IVA.
La detrazione si fonda principalmente sulla documentazione contabile e fiscale dell'operazione: fatture regolari, correttamente registrate e non rettificate. La tardività della dichiarazione non determina automaticamente la perdita del credito.
Massime di principio
- La presentazione tardiva della dichiarazione non comporta automaticamente la perdita di un credito IVA effettivamente esistente.
- Per dimostrare il diritto alla detrazione è essenziale conservare fatture regolari, correttamente annotate nei registri IVA e coerenti con le operazioni effettuate.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare il credito esclusivamente sulla base del ritardo dichiarativo se la documentazione contabile non è stata contestata o rettificata.
- Restano comunque necessari gli ulteriori requisiti sostanziali e formali previsti dalla disciplina IVA, inclusi l'effettività dell'operazione e il rispetto dei termini eventualmente applicabili per l'esercizio del diritto.
Testo integrale
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