Sentenza n. 2172/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda -OMISSIS- presentata in data 24 aprile 2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 24 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire una giustificazione idonea del ritardo. Il termine massimo per provvedere, individuato dal giudice in 120 giorni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 22 agosto 2025. Il Collegio ha considerato le ragioni organizzative addotte dall'Amministrazione, consistenti nell'elevato numero di domande analoghe, nella complessità delle questioni giuridiche e nella necessità di evitare errori su interessi costituzionalmente rilevanti, ma le ha ritenute non sufficienti a giustificare il mancato provvedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione avverso il silenzio, poiché il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto nonostante il suo decorso. Le difficoltà organizzative derivanti dalla gestione di oltre 26.500 pratiche, la complessità della disciplina e la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per l'ipotesi di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da insediarsi e provvedere entro l'ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione e di ordinare la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, anche con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione stabilisce i tempi del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali: trenta giorni per la verifica della completezza documentale e tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento della documentazione completa. Il giudice considera decorso il termine massimo per provvedere nel caso concreto.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo volto a fronteggiare le criticità relative al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice amministrativo di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L’elevato numero di pratiche da evadere, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo amministrativo, ma non lo giustificano né esonerano l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →