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Sentenza

Sentenza n. 747/2026 - Latina, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità - della determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ponza n. 319 del 19 maggio 2026, comunicata a mezzo pec in data 03/06/2026, recante l’aggiudicazione in favore della G.F.C. Appalti Generali s.r.l. dell'appalto integrato relativo a “progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base del p.f.t.e dell'intervento denominato "interventi su rete elettrica" nell'ambito del pnrr m2c1-i3.1 - programma isole verdi - tipologia v b” (CIG BB3143CD8B - CUP I92E22000260006), nella parte in cui è stato omesso di rendere contestualmente disponibile la documentazione amministrative e l'offerta (tecnica ed economica) della medesima aggiudicataria in violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione pervenuta a mezzo pec in data 03/06/2026; e, pertanto, per l'accertamento e la declaratoria - del diritto del Consorzio ricorrente, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023, a prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione amministrativa, dell’offerta (tecnica ed economica) presentata dall’operatore economico primo graduato G.F.C. Appalti Generali s.r.l.; e, per l’effetto, per la conseguente condanna - dell'Amministrazione resistente a consentire l'accesso e a rilasciare copia della citata documentazione.

Giustizia amministrativa202600584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: omessa messa a disposizione, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il consorzio ricorrente, secondo classificato in una procedura aperta per l'affidamento di un appalto integrato finanziato nell'ambito del PNRR, ha impugnato l'omessa pubblicazione e messa a disposizione, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica dell'operatore primo classificato. Ha dedotto la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e l'eccesso di potere, chiedendo l'accertamento del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e la condanna della stazione appaltante a consentirne l'accesso, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

La decisione

Successivamente alla notifica del ricorso, la stazione appaltante ha comunicato, con PEC del 18 giugno 2026, di avere pubblicato sul portale della Centrale Unica di Committenza tutti gli atti della procedura di gara. Il ricorrente ha documentato che gli atti erano effettivamente disponibili e accessibili e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste, secondo il principio della soccombenza virtuale, a carico della Centrale Unica di Committenza e del Comune di Ponza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato; sono state invece compensate nei confronti delle amministrazioni statali, che non avevano determinato l'inadempimento e si erano costituite con atto di mera forma.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Impone, nell'ambito delle procedure di gara, la contestuale messa a disposizione della documentazione amministrativa e delle offerte secondo le modalità previste dalla disposizione; la mancata disponibilità ha fondato la domanda di accesso del concorrente non definitivamente escluso.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa specifica del ricorso relativo alla mancata ostensione della documentazione di gara.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato indicato quale rito processuale per la tutela giudiziale dell'accesso alla documentazione di gara.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022

    È stato richiamato quale ragione dell'evocazione in giudizio delle amministrazioni statali, nei cui confronti le spese sono state compensate.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio promosso per ottenere l'accesso alla documentazione di gara, la stazione appaltante rende integralmente disponibili gli atti richiesti e tale disponibilità è verificata, viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La contestuale messa a disposizione della documentazione amministrativa e delle offerte dell'aggiudicatario costituisce un obbligo della stazione appaltante nei confronti dei concorrenti non definitivamente esclusi, secondo quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla soddisfazione della pretesa durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha dato causa all'inadempimento poi rimosso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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