Sentenza n. 4823/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, rigetta la domanda 087/2025/CRI (prot. n. 103042 del 16.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 49344 del 08.04.2026, con il quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo prat. n. 087/2025/CRI (prot. n. 103042 del 16.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dai ricorrenti ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 122674 dell’11.12.2025 (doc. 3), con la quale il Direttore UOC ha formulato richiesta di integrazione documentale, tra le quali quelle attestanti lo stato legittimo delle unità immobiliari e del fabbricato, assegnando ai ricorrenti il termine di 10 giorni; d) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili” (doc. 4), nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica dell’edificio condominiale, richiesta di integrazione documentale e decreto interministeriale nella parte relativa ai presupposti di ammissione per unità immobiliari e parti comuni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria e i provvedimenti comunali con cui è stata respinta la domanda di contributo prevista dall’art. 9-novies del d.l. n. 76/2024, in relazione ai danni derivanti dagli eventi sismici del 2024 e del 2025. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto di avere prodotto la documentazione richiesta, lamentando difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In subordine, hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell’edificio, anche in presenza di criticità relative a singole unità immobiliari, e hanno contestato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non prevederebbe l’erogazione separata del contributo per le parti comuni o per immobili con difformità sanabili. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza delle censure contro il decreto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La disciplina dell’art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l’amministrazione deve verificare la sussistenza dei requisiti, dei presupposti e della documentazione prescritti, senza esercitare un potere discrezionale di comparazione qualitativa degli interessi o di selezione dei beneficiari. La graduatoria prevista dal decreto, pur tenendo conto delle risorse disponibili e di criteri di priorità, costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei e non trasforma la posizione del richiedente in interesse legittimo. La disponibilità finanziaria integra un elemento della fattispecie costitutiva del diritto, anziché costituire un limite esterno all’esercizio di un potere discrezionale. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, poiché l’oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica per calamità naturale e non l’uso o l’assetto del territorio; la verifica dello stato legittimo dell’immobile è soltanto un presupposto del contributo. Anche l’impugnazione subordinata del decreto interministeriale resta strumentale all’ottenimento del contributo e non configura una controversia autonoma sull’atto normativo. Il ricorso può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla l. 8 agosto 2024, n. 111
La disposizione, attuata dal decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, configura il quadro normativo per l’erogazione dei contributi post-sismici.
art. 9-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Lo stato legittimo dell’immobile costituisce uno dei presupposti per l’accesso al contributo e deve essere documentato secondo la disciplina attuativa.
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Subordina il contributo alla presenza del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria.
art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari
La graduatoria e lo scorrimento annuale attuano criteri oggettivi e predeterminati e non implicano una selezione discrezionale dei progetti o una comparazione qualitativa degli interessi.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario, ai fini della translatio iudicii, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione.
art. 103 Cost.
La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie indicate dalla Costituzione e dalla legge non può essere estesa, in assenza di una specifica previsione normativa, a controversie aventi natura patrimoniale.
Massime di principio
- Quando una disciplina di contributi pubblici predetermina puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione e criteri di priorità, l’amministrazione svolge un’attività vincolata di verifica e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, non di interesse legittimo.
- La formazione di una graduatoria non attribuisce natura discrezionale al potere amministrativo quando la graduazione avviene mediante criteri oggettivi e predeterminati e serve soltanto a organizzare l’erogazione seriale di prestazioni omogenee in presenza di risorse limitate.
- Quando il beneficio è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie entro un plafond, la provvista può costituire un elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non un limite esterno all’esercizio di un potere discrezionale.
- Le controversie sul riconoscimento di contributi post-sismici non rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica se l’oggetto immediato è una provvidenza economica e la verifica della regolarità edilizia costituisce soltanto un presupposto dell’erogazione.
- La contestazione subordinata della disciplina attuativa di un contributo resta attratta dalla giurisdizione relativa alla pretesa patrimoniale quando è strumentale all’ottenimento del medesimo beneficio e non costituisce una controversia autonoma sull’atto normativo.
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