Ordinanza n. 150/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del provvedimento della Questura di -OMISSIS- in data 3 marzo 2023, notificato al ricorrente in data 1° agosto 2025, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato dalla predetta Questura in data 20 maggio 2014; per quanto riguarda i motivi aggiunti, del provvedimento prot. -OMISSIS-del 10 novembre 2025 del Questore di -OMISSIS- con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto con kit postale del 29 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e successivo rigetto dell'istanza di aggiornamento del titolo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura del 3 marzo 2023, notificato il 1° agosto 2025, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2014. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del Questore del 10 novembre 2025, di rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso richiesta mediante kit postale il 29 maggio 2024, formulando anche domanda cautelare. Il testo non espone i motivi sostanziali di illegittimità dedotti contro i provvedimenti.
La decisione
Il TAR, pur ritenendo a un primo esame che i motivi aggiunti fossero irricevibili per tardivo deposito, non ha definito il giudizio né esaminato nel merito la legittimità della revoca o del rigetto dell'istanza di aggiornamento. Ha applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a., confermando l'udienza pubblica già fissata per il 20 maggio 2026 per l'esame del merito del ricorso principale, così da consentire comunque la trattazione della controversia ed evitare il danno prospettato dal ricorrente. Non sono state liquidate spese, poiché l'Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice cautelare di fissare o confermare la trattazione del merito in udienza pubblica; nel caso concreto, la conferma dell'udienza è stata ritenuta idonea a ovviare al danno prospettato, nonostante la prima valutazione di irricevibilità dei motivi aggiunti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, i motivi aggiunti appaiono prima facie irricevibili per tardivo deposito, il giudice può comunque confermare o fissare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso principale, ove tale misura sia ritenuta idonea a evitare il danno prospettato dal ricorrente.
- La mancata costituzione o l'assenza di attività difensiva dell'amministrazione intimata giustifica la non liquidazione delle spese della fase processuale.
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