Cassazione Penale, Sentenza n. 7054/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil ricorso e stato rigettato; la Corte ha confermato l'insussistenza del ne bis in idem in ragione della diversita fattuale tra i procedimenti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 649 c.p.p. e del divieto di ne bis in idem (art.4 Protocollo n.7 CEDU) poiche le due condanne riguarderebbero la stessa condotta di occultamento delle scritture contabili; la Corte ha ricostruito che il divieto di bis in idem va applicato al fatto inteso in senso naturalistico e che l'identita del fatto si valuta comparando concretamente tutti gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale) e le circostanze di tempo, luogo e persona. Nel caso di specie la prima vicenda attiene a occultamento in ambito di verifica fiscale (art.10 D.Lgs. n.74/2000), la seconda a sottrazione di scritture in relazione alla successiva dichiarazione di fallimento e alla procedura fallimentare (art.216 n.2 legge fallimentare), con elementi soggettivi, eventi e interessi tutelati differenti; pertanto non si configura la medesimezza del fatto
Norme richiamate
Protocollo n.7 alla CEDU, art.4
la Corte interpreta l'articolo in senso naturalistico: il divieto di bis in idem opera con riferimento al fatto nella sua configurazione storico-naturalistica e non limita il 'fatto' alla sola condotta dell'agente
art. 649 cod. proc. pen.
norma processuale interna che recepisce il divieto di ne bis in idem; interpretata in conformita costituzionale come applicabile al fatto storico-naturalistico e come vincolo che impone al giudice di comparare i fatti concreti dei diversi procedimenti
D.Lgs. n.74/2000, art.10
prevede il reato tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili; il suo elemento essenziale e la conseguente impossibilita di ricostruire redditi o volume d'affari in ragione dei documenti sottratti
Legge fallimentare, art.216 n.2 (bancarotta fraudolenta documentale)
inquadra la sottrazione di scritture contabili nel contesto fallimentare come reato volto a ledere gli interessi dei creditori o a procurare un ingiusto profitto; rilevanza giuridica derivante dalla dichiarazione di fallimento e dalla diversa finalità dell'azione
Giurisprudenza citata (Cass. SU n.34655/2005; Cass. Sez.5 n.16360/2011; Cass. Sez.5 n.22486/6.7.2020)
orientamenti richiamati sul concetto di identita del fatto e sulla necessita di valutazione storico-naturalistica e fattuale degli elementi del reato; richiamo anche a precedenti che distinguono comparazione astratta delle fattispecie da comparazione concreta dei fatti
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem va valutato sul piano del fatto inteso in senso naturalistico: occorre comparare la configurazione storico-fattuale complessiva (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona)
- La coincidenza di uno o piu elementi materiali (ad es. lo stesso oggetto sottratto) non e di per se sufficiente a configurare la medesimezza del fatto; e necessaria una corrispondenza complessiva degli elementi costitutivi
- Eventi sopravvenuti che modificano la rilevanza giuridica del comportamento (ad es. la dichiarazione di fallimento) possono creare un fatto diverso e giustificare una nuova azione penale senza violare il ne bis in idem
- Il concorso formale tra reati non determina automaticamente la medesimezza del fatto: il giudice deve poter escludere o riconoscere la medesimezza solo dopo la comparazione concreta dei fatti accertati
- Nel procedimento il giudice deve evitare valutazioni meramente astratte o basate sulla sola qualificazione giuridica: l'analisi deve essere empirica e fattuale per rispettare la ratio del divieto di bis in idem
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