Cassazione Penale, Ordinanza n. 39845/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano, riformando la decisione di primo grado solo nel trattamento sanzionatorio, ha confermato la responsabilità penale dell'imputato in giudizio abbreviato per quattro episodi di tentato furto di generi alimentari commessi all'interno di diversi supermercati. Per due episodi l'accusa aveva contestato l'aggravante dell'esposizione della cosa a pubblica fede; era stata inoltre ritenuta la recidiva, giudicata equivalente alle attenuanti generiche, con riconoscimento della continuazione e riduzione per il rito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) erronea applicazione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, sostenendo che i beni erano prelevati da scaffali in esercizio dotato di videosorveglianza e sotto la vista dell'addetto alla vigilanza; 2) illegittimità del riconoscimento della recidiva per mancata adeguata valutazione della pericolosità sociale; 3) illegittimità del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sulla contestata aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente reiterativo di quello già proposto in appello e perché involgeva valutazioni di merito: in un esercizio self-service la sorveglianza occasionale o eventuale non esclude l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, mancando una vigilanza costante, diretta e continuativa sulla res. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva le doglianze di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato le plurime condanne definitive per reati contro il patrimonio, in numero superiore a venti, e la conseguente specificità della pericolosità dell'imputato. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, trattandosi di censura sulla discrezionalità del giudizio di bilanciamento e della pena, a fronte di motivazione non illogica e completa; la Corte territoriale aveva ritenuto congrua una pena solo lievemente superiore al minimo di legge, in relazione al valore dei beni sottratti. Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
motivi deducenti violazioni di legge e vizio di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)
La Corte richiama la forma di deduzione dei motivi, ma reputa le censure sostanzialmente reiterative e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 62 bis cod. pen.
attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.
Le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, in presenza di motivazione ritenuta congrua sulla pena e sulle circostanze del fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
ex art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto commesso in un esercizio commerciale self-service, l'aggravante dell'esposizione della cosa a pubblica fede può sussistere quando la custodia del bene non sia affidata a una vigilanza costante, diretta e continuativa, ma solo occasionale o eventuale; la presenza di videosorveglianza o di personale addetto non è di per sé sufficiente a escluderla se non garantisce un immediato e stabile presidio della res.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a riproporre le medesime doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quando la questione investe accertamenti di merito.
- Il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione della pericolosità desumibile anche dai precedenti penali, e la motivazione è sufficiente quando evidenzi la pluralità e specificità delle pregresse condanne, specie se numerose e omogenee rispetto al reato per cui si procede.
- La censura sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è inammissibile se si traduce in una contestazione della discrezionalità del giudice di merito senza individuare manifeste illogicità o carenze motivazionali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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