Sentenza n. 807/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. 9896 del 25 marzo 2025, notificato in pari data, con cui il Responsabile dell’Ufficio Paesaggio – Responsabile del Settore I del Comune di Porto Cesareo, ha espresso diniego alla pratica paesaggistica relativamente all’istanza presentata al SUAP del Comune di Porto Cesareo, con n. 03436290757-27082024 in data 7 ottobre 2024 da Lido Max di Montefrancesco Massimo & F.lli sas, per la “Rimozione di struttura tubolare metallica su area parcheggi ed installazione di nuova struttura precaria amovibile con copertura permeabile costituita da impianto fotovoltaico con potenza inferiore a kw 100, a servizio dell’attività turistico ricettiva Lido Max", in Porto Cesareo alla via per Torre Lapillo – Fg 16 particella 321”. - nonché, ove occorra, della comunicazione protocollo 000425 dell’8 gennaio 2025 dello stesso Ufficio e del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativo alla sostituzione di una struttura ombreggiante per parcheggi con una nuova struttura recante pannelli fotovoltaici
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore turistico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego paesaggistico relativo al progetto di sostituzione di una struttura tubolare metallica già esistente, destinata all’ombreggiamento e delimitazione degli stalli di un parcheggio, con una nuova struttura precaria amovibile dotata, in parte della copertura, di pannelli fotovoltaici per autoconsumo. Ha dedotto, anzitutto, che l’intervento sarebbe esente da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A.6 al d.P.R. 31/2017, riguardante l’installazione di pannelli solari integrati nelle coperture o collocati sui tetti degli edifici. Ha inoltre contestato nel merito il diniego, sostenendo che il Comune avesse applicato astrattamente le Linee Guida del PPTR senza valutare in concreto la compatibilità paesaggistica dell’opera complessiva, composta sia dalla sostituzione della struttura esistente sia dall’installazione dei pannelli. La ricorrente ha poi dedotto la tardività del diniego e la conseguente formazione del silenzio-assenso ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. 31/2017, nonché la violazione della disciplina introdotta dal d.l. 13/2023 per gli impianti fotovoltaici in aree paesaggisticamente vincolate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, annullando il diniego per difetto di istruttoria e motivazione. Ha escluso l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’Allegato A.6 al d.P.R. 31/2017, poiché il progetto non riguardava la mera installazione di pannelli su un edificio, ma anche la realizzazione, in sostituzione di una struttura esistente, di una nuova struttura a terra destinata a fungere da ombreggiante e supporto dei pannelli. Ha tuttavia ritenuto illegittimo il diniego nel merito: le Linee Guida 4.4.1 del PPTR non configuravano un divieto automatico per l’intervento, posto che i pannelli sarebbero stati collocati sulla copertura della struttura funzionale alla delimitazione degli stalli e non su una struttura del tutto estranea al contesto preesistente. Il Comune avrebbe quindi dovuto esaminare concretamente l’opera complessiva e verificarne la compatibilità con i valori paesaggistici, tenendo conto anche dell’interesse alla produzione di energia da fonte rinnovabile, anziché negare l’autorizzazione sulla base di un’incompatibilità astratta. Il terzo motivo è stato respinto perché il silenzio-assenso degli artt. 10 e 11 d.P.R. 31/2017 opera solo per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata o per i rinnovi ivi previsti, ipotesi non dimostrate nel caso concreto. Il quarto motivo è stato respinto per genericità, non avendo la ricorrente indicato quale specifica disposizione del d.l. 13/2023 fosse stata violata. L’annullamento è stato disposto facendo salvo il potere-dovere dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza. Spese compensate.
Norme richiamate
Allegato A.6 d.P.R. 31/2017
L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica riguarda le opere di installazione dei pannelli solari, alle condizioni previste, ma non si estende alla realizzazione delle strutture di supporto o di copertura sulle quali i pannelli devono essere collocati.
Allegato B d.P.R. 31/2017
Gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono quelli di lieve entità indicati nell’elenco; la ricorrente non ha dimostrato che il progetto rientrasse in tale elenco.
artt. 10 e 11 d.P.R. 31/2017
Il silenzio-assenso si applica agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e ai rinnovi di autorizzazioni scadute nei presupposti previsti, non a ogni procedimento di autorizzazione paesaggistica.
art. 10-bis l. 241/1990
Il diniego è stato motivato per relationem mediante richiamo al preavviso di rigetto; la questione non è stata ritenuta decisiva ai fini dell’accoglimento.
Linee Guida 4.4.1 PPTR
Le Linee Guida non sono state ritenute automaticamente ostative all’intervento; l’amministrazione deve procedere a una valutazione concreta e complessiva della compatibilità paesaggistica dell’opera.
d.l. 13/2023
La censura fondata sulla disciplina speciale per gli impianti fotovoltaici in aree paesaggistiche è stata respinta perché formulata in termini generici, senza indicazione della specifica disposizione violata.
Massime di principio
- L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista per l’installazione di pannelli solari sulle coperture o sui tetti degli edifici non comprende la realizzazione o la sostituzione delle strutture edilizie di supporto sulle quali i pannelli vengono collocati, quando tali strutture costituiscono una componente autonoma dell’intervento.
- Le linee guida paesaggistiche che orientano la localizzazione degli impianti fotovoltaici non possono essere applicate come divieti astratti e automatici quando il progetto prevede la collocazione dei pannelli sulla copertura di una struttura funzionale a un’opera già esistente; l’amministrazione deve valutare in concreto l’intervento complessivo e la sua compatibilità con i valori paesaggistici.
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica relativo a impianti alimentati da fonti rinnovabili, il diniego deve essere assistito da un’istruttoria completa e da una motivazione specifica, con ponderazione degli interessi paesaggistici e dell’interesse alla produzione di energia rinnovabile; il mero richiamo a una previsione delle linee guida non è sufficiente se non dimostra l’effettiva incompatibilità dell’opera.
- Il silenzio-assenso previsto dagli artt. 10 e 11 d.P.R. 31/2017 opera esclusivamente per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e per i rinnovi di autorizzazioni rientranti nei presupposti normativi, non per un’istanza ordinaria non ricondotta all’Allegato B o a un rinnovo.
- Una censura sulla mancata applicazione di una disciplina speciale è inidonea a fondare l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non indica la specifica disposizione applicabile né dimostra in concreto la relativa violazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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