Sentenza n. 2628/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1780/2025 emessa in data 7 maggio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1780/2025 del Tribunale di Milano, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con conseguente condanna del Ministero all’esecuzione. La sentenza non è stata spontaneamente adempiuta. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato della pronuncia o la sua notificazione. La ricorrente ha quindi dedotto la persistente inesecuzione del giudicato e chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione della sentenza, compresa la nomina di un commissario ad acta e la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo non contestato l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come risultante dall’attestazione di cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 16 maggio 2025. Ha quindi ritenuto integrate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, nominato commissario ad acta, dovrà intervenire su istanza del creditore e provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La proposizione del giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di astreinte può essere respinta quando, considerate le circostanze concrete e l’esiguità degli importi, una condanna risulti manifestamente iniqua; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sufficiente, al più, una misura meramente simbolica.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è stata ritenuta applicabile in presenza di una pronuncia passata in giudicato, notificata all’amministrazione, rimasta ineseguita.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è fondato quando risulti l’inadempimento a una pronuncia passata in giudicato, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile alle esecuzioni contro le amministrazioni pubbliche.
- La notificazione della pronuncia all’amministrazione e il suo passaggio in giudicato costituiscono presupposti sufficienti, insieme all’accertato inadempimento, per imporre all’amministrazione l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e all’istanza del creditore, e può definire il termine entro cui il commissario deve completare l’esecuzione.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando gli adempimenti affidatigli rientrano nei suoi compiti istituzionali.
- L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all’entità esigua dell’obbligazione da eseguire, la sua applicazione risulterebbe manifestamente iniqua e avrebbe carattere soltanto simbolico.
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