Sentenza n. 784/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento adottato in data 09.06.2025, con cui Pavia Acque Scarl, in via di autotutela, ha proceduto alla riformulazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche, all'annullamento della proposta di aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente, nonché della conseguente graduatoria di gara, relativa alla procedura indetta per l'affidamento dei lavori previsti dal progetto "Adeguamento allo schema depurativo delle reti idriche di fognatura degli agglomerati AG01801402 (Bereguardo) AG01801401 (Bereguardo Zelata) e AG01816301 (Trivolzio), collegamenti fognari agglomerati Torre d'Isola e Trivolzio" (CIG. B587EA4511); - della nota pec del 09.06.2025; - della determina di aggiudicazione, non conosciuta, con cui la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione della procedura controversa in favore della Merenda e Podavitte Srl; - della nota prot. n. 21542/2025 del 16.06.2025, di comunicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 dell’aggiudicazione; - del verbale del 03.06.2025, di presa d'atto della rettifica del punteggio tecnico finale; - della proposta di aggiudicazione adottata in favore della Merenda e Podavitte Srl; - ove e per quanto occorra di tutti i verbali di gara (di seduta pubblica e riservata) nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi alla Merenda e Podavitte Srl, ivi inclusi il verbale del 10.03.2025, i verbali del 01.04.2025, il verbale del 14.04.2025, il verbale del 13.05.2025, il verbale del 19.05.2025, il verbale del 03.06.2025 ed il verbale del 04.06.2025; - dell'art. 8 del Disciplinare di gara qualora inteso a ritenere che il Rating di legalità debba essere posseduto in proprio dal concorrente, senza possibilità di ricorrere all'avvalimento; - della fase di valutazione dei requisiti nei confronti della prima in graduatoria e del relativo esito; - di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali; nonché per l'accertamento, - della nullità dell'art. 8 del Disciplinare di gara qualora inteso a ritenere che il Rating di legalità debba essere posseduto, in proprio, dal concorrente senza possibilità di ricorrere all'avvalimento; - del diritto della ricorrente alla riattribuzione del punteggio premiante relativo al rating di legalità; - del conseguente diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto, con declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell'affidamento dell'odierna ricorrente, ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento dell'aggiudicazione dovesse risultare impossibile a seguito di eventuale sottoscrizione del contratto di appalto, di condanna dell'ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di autotutela con riformulazione dei punteggi tecnici, annullamento della precedente proposta di aggiudicazione e aggiudicazione della gara a un’altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già collocata al primo posto nella procedura aperta per l’affidamento di lavori relativi all’adeguamento di reti fognarie e impianti depurativi, ha impugnato gli atti con cui la stazione appaltante ha riformulato i punteggi delle offerte tecniche, annullato la precedente proposta di aggiudicazione e aggiudicato la gara alla controinteressata. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative per omesso avviso di avvio del procedimento, difetto di istruttoria e motivazione, nonché l’illegittimità della valutazione relativa all’avvalimento del rating di legalità. In particolare, ha sostenuto l’ammissibilità dell’avvalimento del rating di legalità ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023, la nullità o erronea interpretazione della clausola del disciplinare che avrebbe richiesto il possesso diretto del rating, l’insufficienza del contratto di avvalimento e l’illegittimità derivata degli atti di gara. In sede cautelare il TAR aveva respinto l’istanza per difetto di fumus, ritenendo che il contratto di avvalimento prodotto apparisse privo dei requisiti minimi di specificità, non indicando risorse materiali, immateriali o di personale concretamente messe a disposizione dall’ausiliaria.
La decisione
La ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; la stazione appaltante e la controinteressata hanno aderito alla richiesta, anche quanto alle spese. Il TAR ha rilevato che la rinuncia non produceva l’estinzione del giudizio perché non era stata previamente notificata alle parti costituite, come richiesto dall’art. 84 c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione e il comportamento processuale delle parti costituivano elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, senza esame nel merito delle censure, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio solo se sono rispettate le formalità previste dalla disposizione, tra cui la previa notificazione alle parti costituite.
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia formalmente inefficace può essere valorizzata, insieme al comportamento delle parti, come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse e fondare la dichiarazione di improcedibilità.
art. 104 d.lgs. 36/2023
La norma era invocata dalla ricorrente in relazione all’ammissibilità e al contenuto dell’avvalimento del rating di legalità, ma la questione non è stata decisa nel merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non determina l’estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., inclusa la previa notificazione alle parti costituite.
- Anche quando la rinuncia è formalmente inefficace, il giudice può valorizzarla, unitamente al comportamento processuale delle parti e ad altri fatti univoci sopravvenuti, per accertare la carenza dell’interesse attuale alla decisione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione di non avere più interesse alla definizione della controversia comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando proviene dalla parte ricorrente ed è coerente con il comportamento processuale delle parti.
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