Sentenza del 07/06/2017 n. 14069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo a IRPEF, addizionale IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2000. Ha dedotto: la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse motivato per relationem e non avesse esaminato tutti i motivi di appello; la violazione di norme di diritto; l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, lamentando che il giudice non avesse considerato la documentazione diretta a giustificare numerosi prelevamenti bancari ritenuti irregolari. L'accertamento aveva rilevato gravi irregolarità contabili, ricavi non contabilizzati per Lire 102.390.288 e costi non deducibili per Lire 6.843.663, determinando un reddito imponibile di Lire 182.797.000 rispetto ai Lire 73.563.000 dichiarati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sintetica della CTR, anche se fondata sul richiamo alla decisione di primo grado, fosse sufficiente, poiché il giudice d'appello aveva comunque esaminato la questione e condiviso le ragioni del primo giudice. La censura relativa all'art. 112 c.p.c. è stata quindi esclusa; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e sostanzialmente coincidente con la prima doglianza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il vizio di motivazione non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo carenze logiche obiettive o contraddizioni insanabili, non riscontrate nel caso concreto. L'accertamento tributario e le decisioni dei giudici di merito sono rimasti quindi confermati. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La violazione sussiste quando manchi completamente una decisione su una domanda o su uno specifico motivo, non quando la motivazione sia soltanto sintetica o faccia legittimamente riferimento alle argomentazioni del giudice di primo grado.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di una carenza o incongruità obiettiva del ragionamento decisorio, oppure di ragioni tra loro insanabilmente contraddittorie. Non consente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. lav., 12 agosto 2004, n. 15693
La motivazione è viziata quando il percorso logico seguito dal giudice sia obiettivamente carente o incongruo.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. lav., 9 agosto 2004, n. 15355
La contraddittorietà della motivazione richiede un contrasto sostanziale tra le ragioni della decisione, tale da impedire di individuare la ratio decidendi.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado, purché dimostri di averne condiviso e fatto proprie le ragioni e purché il richiamo consenta di comprendere il percorso decisionale.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non coincide con una motivazione breve o non condivisa dalla parte: occorre che il giudice abbia omesso del tutto di decidere su una domanda o su uno specifico motivo.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male documenti, movimenti bancari o altre prove; occorre indicare una carenza logica obiettiva, una contraddizione insanabile o l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla legge.
- In presenza di irregolarità contabili e di prelevamenti bancari non adeguatamente giustificati, il contribuente deve fornire documentazione specifica e puntuale; contestazioni generiche o la mera riproposizione delle difese già esaminate difficilmente consentono di ottenere l'annullamento dell'accertamento.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: la scelta delle prove attendibili e la ricostruzione dei fatti spettano normalmente al giudice di merito, salvo motivazione totalmente mancante, apparente o logicamente insanabile.
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