Sentenza del 09/09/2016 n. 17831 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero di un credito d’imposta fruito per l’incremento dell’occupazione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7. Sosteneva che il dipendente assunto avesse comunque i requisiti di disoccupazione, poiché il precedente rapporto di lavoro era durato soltanto 38 giorni, si era svolto in prova e si era concluso senza superamento della prova, senza cancellazione formale dalle liste di disoccupazione. La società denunciava inoltre l’erronea interpretazione della normativa e l’omessa valutazione di tali circostanze da parte della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili le censure relative al rapporto di prova, alla sua breve durata e alla mancata cancellazione dalle liste di disoccupazione. Tali circostanze non erano state esaminate nella sentenza impugnata e la società non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito le avesse dedotte, impedendo alla Corte di verificarne la tempestiva proposizione. È stata quindi confermata la legittimità del recupero del credito d’imposta e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, pari a 2.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
L’agevolazione presupponeva, secondo la ricostruzione della sentenza, l’assunzione di lavoratori che possedessero il requisito della disoccupazione nei precedenti 24 mesi. La Corte non ha tuttavia deciso nel merito se un precedente rapporto di prova breve e non convertito escludesse tale requisito, poiché la censura è stata dichiarata inammissibile.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
La parte deve indicare in quale specifico atto del giudizio precedente abbia dedotto le circostanze non esaminate nella sentenza impugnata
Quando una questione non compare nella motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve dimostrare di averla tempestivamente sottoposta al giudice di merito, indicando precisamente gli atti processuali rilevanti. In mancanza, la censura può essere dichiarata nuova e quindi inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia omesso di valutare una circostanza: occorre indicare con precisione dove quella circostanza sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
- La Corte di cassazione non può normalmente esaminare per la prima volta questioni di fatto o argomentazioni non risultanti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente documentate nel ricorso.
- Per beneficiare di un’agevolazione fiscale legata all’assunzione di disoccupati, il contribuente deve documentare rigorosamente il possesso dei requisiti richiesti dalla legge al momento dell’assunzione.
- La breve durata di un precedente rapporto o il suo svolgimento in prova non determinano automaticamente il mantenimento del requisito di disoccupazione: la questione deve essere valutata sulla base della normativa applicabile e delle prove prodotte tempestivamente.
- Le circostanze decisive per contestare un recupero fiscale devono essere dedotte già davanti ai giudici di merito e riproposte in cassazione con puntuale riferimento agli atti processuali.
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