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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44396/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna di Marco Pomanti per il reato di lesioni gravi in danno di Egidio Battista. I motivi impugnatori contestavano: 1) l'esclusione della scriminante della legittima difesa (affermazione che Pomanti si sarebbe difeso dall'aggressione di Battista che lo avrebbe afferrato per il collo); 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) l'imposizione della sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale di 4.000 euro senza valutare le condizioni economiche dell'imputato (che aveva ottenuto il patrocinio a spese dello Stato); 5) l'assenza di motivazione circa la compatibilità tra il colpo sferrato al volto e le lesioni accertate, richiamando il fatto che la vittima aveva atteso due giorni prima di recarsi al Pronto Soccorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: i primi, secondo e quinto motivi sono stati ritenuti inammissibili per carenza di specificità e perché si limitavano a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio (sindacato non consentito in cassazione); il terzo motivo (diniego delle attenuanti generiche) è stato ritenuto inammissibile perché il giudice di merito ha motivato il diniego con elementi non manifestamente illogici (gravità della condotta, conseguenze e personalità dell'imputato); il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, atteso che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prova di per sé l'impossibilità di pagare la provvisionale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non si è proceduto alla liquidazione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione (ricorso redatto nei limiti richiesti dall'articolo).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare un sindacato di merito sulla valutazione della prova; i motivi che chiedono una mera rivalutazione probatoria sono inammissibili.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Riferimento formale alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e delle parti in base alla normativa emergenziale/procedurale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a un contributo alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la semplice rinnovazione della valutazione del fatto o della credibilità dei testimoni: i motivi devono evidenziare vizi di diritto o gravi illogicità nella motivazione.
  • La contestazione dell'esclusione della legittima difesa richiede un confronto puntuale con le ragioni del giudice di merito e non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione fattuale senza mostrare l'insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o priva di elementi decisivi; il giudice non è tenuto a richiamare ogni elemento favorevole ma solo quelli ritenuti decisivi.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prova automaticamente l'impossibilità di adempiere a obblighi economici imposti dal giudice (es. provvisionale); chi invoca l'incapacità deve dimostrare concretamente l'impossibilità di pagamento.
  • Questioni tecniche sulla compatibilità biologica delle lesioni con un singolo colpo richiedono un'argomentazione specifica o prova medico-legale; semplici dubbi posti dal ricorrente senza contestare la motivazione specifica del giudice di merito risultano inammissibili.

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