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Sentenza

Sentenza n. 414/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 282 del 29/05/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 282 del 29 maggio 2025, che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2024/25 e le spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e la prova del suo passaggio in giudicato per mancata impugnazione, il Ministero non aveva corrisposto il bonus riconosciuto per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, pari a 500 euro per ciascun anno, né le somme dovute in esecuzione della pronuncia. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione delle astreintes. Il Ministero ha chiesto il rigetto; ha poi depositato atti preordinati al pagamento, ma la ricorrente ha contestato di non avere ricevuto gli accrediti.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto: dagli atti non risulta pagato l'intero importo dovuto in base al giudicato, sicché il Ministero è tenuto a completare l'esecuzione. È assegnato un termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti. È nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, che, su richiesta della ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, dovrà provvedere in sostituzione del Ministero al rilascio della carta e all'accredito delle somme, nonché al pagamento degli importi ancora dovuti. Per l'attività svolta è previsto un compenso di 500 euro a carico del Ministero. Non sono applicate le astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, considerate le difficoltà degli uffici ministeriali e la natura di contributo dell'erogazione, la penalità sarebbe iniqua. Il Ministero è condannato a pagare 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio; la sentenza è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015

    La norma individua il beneficio economico di 500 euro annui destinato all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Viceversa, la medesima situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, sopra segnalata, conduce a non applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., posto che, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.

    La penalità di mora può non essere applicata quando, considerate le circostanze del caso e la natura dell'obbligazione da eseguire, risulti iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza

    Il decorso del termine indicato è riportato quale presupposto seguito dalla creditrice prima di promuovere l'ottemperanza; la decisione non sviluppa un'interpretazione autonoma della disposizione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e sempre maggiore serialità e diffusione dei giudizi come quello in esame, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    La liquidazione delle spese è effettuata in misura minima, tenendo conto della semplicità e serialità del giudizio e dei parametri professionali richiamati.

Massime di principio

  • Quando un giudicato civile riconosce a un docente il diritto alla carta del docente e l'amministrazione non ne ha integralmente dato esecuzione, il creditore può ottenere tutela in ottemperanza; la mera predisposizione di atti amministrativi diretti al pagamento non esclude l'inadempimento se dagli atti non risulta l'effettiva corresponsione di tutte le somme dovute.
  • I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non comportano l'obbligo di attendere senza certezza sui tempi, o di seguire una procedura amministrativa priva di un termine certo, prima di chiedere l'esecuzione giudiziale del credito riconosciuto da un giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva, su richiesta del creditore, dopo l'inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete e della natura dell'obbligazione, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

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