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Sentenza

Sentenza del 03/03/2015 n. 462 - Comm. Trib. Prov. Genova

IVA - Cessazione attività - Unico anno n - Omessa indicazione rimborso - Unico anno n+1 - Riporto eccedenza credito - Istanza rimborso - Rispetto termine decadenziale - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non aveva indicato il rimborso dell'IVA nell'Unico 2007, presentato il 28 settembre 2007, a causa di un errore. Aveva tuttavia riportato l'eccedenza a credito nell'Unico 2008, presentato il 26 settembre 2008, e successivamente aveva presentato un sollecito di rimborso il 19 gennaio 2012. La questione riguardava il rispetto del termine decadenziale biennale per chiedere il rimborso dell'IVA.

La decisione

La richiesta è stata considerata tardiva. Ai fini del rispetto del termine biennale rileva la dichiarazione o istanza con cui il contribuente manifesta tempestivamente la volontà di ottenere il rimborso, non il successivo sollecito. Il mero riporto dell'eccedenza nella dichiarazione dell'anno successivo non equivale, di per sé, a una tempestiva richiesta di rimborso. Il sollecito del 19 gennaio 2012 è quindi intervenuto oltre il termine di due anni ed è stato legittimamente rigettato.

Norme richiamate

  • Termine decadenziale biennale per il rimborso dell'IVA

    La domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla nascita del credito o dall'evento che ne consente la richiesta. Il termine non viene riaperto né prorogato da un successivo sollecito.

  • Dichiarazione annuale IVA e indicazione dell'eccedenza a credito

    Il riporto dell'eccedenza IVA nella dichiarazione successiva manifesta la conservazione o utilizzabilità del credito, ma non costituisce necessariamente una richiesta di rimborso tempestiva, soprattutto quando la dichiarazione non contiene una specifica domanda di restituzione.

Massime di principio

  • Per evitare la decadenza, la volontà di ottenere il rimborso deve essere manifestata in modo espresso e tempestivo entro il termine previsto dalla legge.
  • Il semplice riporto del credito nella dichiarazione dell'anno successivo non sostituisce automaticamente l'istanza di rimborso.
  • Un sollecito presentato dopo la scadenza non sana l'omissione originaria e non fa decorrere un nuovo termine.
  • In caso di cessazione dell'attività, è particolarmente importante verificare nella dichiarazione relativa all'ultimo periodo l'eventuale richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA.
  • La conservazione del credito e la richiesta della sua restituzione sono adempimenti distinti: il primo non implica necessariamente il secondo.

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