Sentenza del 03/03/2015 n. 462 - Comm. Trib. Prov. Genova
IVA - Cessazione attività - Unico anno n - Omessa indicazione rimborso - Unico anno n+1 - Riporto eccedenza credito - Istanza rimborso - Rispetto termine decadenziale - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non aveva indicato il rimborso dell'IVA nell'Unico 2007, presentato il 28 settembre 2007, a causa di un errore. Aveva tuttavia riportato l'eccedenza a credito nell'Unico 2008, presentato il 26 settembre 2008, e successivamente aveva presentato un sollecito di rimborso il 19 gennaio 2012. La questione riguardava il rispetto del termine decadenziale biennale per chiedere il rimborso dell'IVA.
La decisione
La richiesta è stata considerata tardiva. Ai fini del rispetto del termine biennale rileva la dichiarazione o istanza con cui il contribuente manifesta tempestivamente la volontà di ottenere il rimborso, non il successivo sollecito. Il mero riporto dell'eccedenza nella dichiarazione dell'anno successivo non equivale, di per sé, a una tempestiva richiesta di rimborso. Il sollecito del 19 gennaio 2012 è quindi intervenuto oltre il termine di due anni ed è stato legittimamente rigettato.
Norme richiamate
Termine decadenziale biennale per il rimborso dell'IVA
La domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla nascita del credito o dall'evento che ne consente la richiesta. Il termine non viene riaperto né prorogato da un successivo sollecito.
Dichiarazione annuale IVA e indicazione dell'eccedenza a credito
Il riporto dell'eccedenza IVA nella dichiarazione successiva manifesta la conservazione o utilizzabilità del credito, ma non costituisce necessariamente una richiesta di rimborso tempestiva, soprattutto quando la dichiarazione non contiene una specifica domanda di restituzione.
Massime di principio
- Per evitare la decadenza, la volontà di ottenere il rimborso deve essere manifestata in modo espresso e tempestivo entro il termine previsto dalla legge.
- Il semplice riporto del credito nella dichiarazione dell'anno successivo non sostituisce automaticamente l'istanza di rimborso.
- Un sollecito presentato dopo la scadenza non sana l'omissione originaria e non fa decorrere un nuovo termine.
- In caso di cessazione dell'attività, è particolarmente importante verificare nella dichiarazione relativa all'ultimo periodo l'eventuale richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA.
- La conservazione del credito e la richiesta della sua restituzione sono adempimenti distinti: il primo non implica necessariamente il secondo.
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