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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02958/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri ministeri chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che avrebbero imposto il pagamento di una adeguata retribuzione ai medici frequentanti scuole di specializzazione. Sostenevano di non avere percepito alcuna remunerazione durante il corso di specializzazione e che l’Italia avesse adempiuto solo tardivamente con il d.lgs. n. 257/1991. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto; la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione veniva censurata la statuizione di prescrizione, contestando in particolare l’orientamento che fa decorrere il termine prescrizionale dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, a carico dei ricorrenti, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    imponevano agli Stati membri di prevedere una adeguata retribuzione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione.

  • Direttiva 82/76/CEE

    ha modificato le direttive originarie in materia di compenso ai medici specializzandi.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha dato tardiva e parziale attuazione alle direttive comunitarie in materia di specializzandi.

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto a favore di quanti risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in presenza dei relativi presupposti processuali.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, secondo l’orientamento consolidato della Corte.
  • Quando il motivo di ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte può dichiararlo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Il riconoscimento legislativo di una tutela economica limitata a categorie specifiche di soggetti non comporta, di per sé, il superamento dell’orientamento sulla decorrenza della prescrizione per le azioni risarcitorie fondate sulla tardiva attuazione delle direttive.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudizio di cassazioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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