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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32312/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento catastale di un immobile, confermando la categoria D/7 in luogo della D/8 e determinando la rendita in euro 16.000,00, anche sulla base di una precedente sentenza passata in giudicato. La società contribuente aveva presentato DOCFA chiedendo una riduzione della rendita, sostenendo che l'immobile avesse subito modifiche e un cambio di destinazione d'uso tale da giustificare una rendita inferiore. In appello la CTR ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo che la riduzione proposta fosse ammissibile solo in presenza di sostanziali modifiche dell'unità immobiliare, non riscontrate dal CTU. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) omessa/inesatta valutazione della motivazione dell'atto impositivo ai sensi dello statuto del contribuente e della L. 241/1990; 2) violazione delle norme sul cambio di destinazione d'uso e sul classamento, assumendo che il mutamento tra categorie D richiedesse il permesso comunale e che la CTR avesse erroneamente valorizzato tale profilo; 3) violazione delle norme processuali tributarie per asserita illegittima modifica della causa petendi da parte dell'Ufficio e introduzione tardiva di nuovi documenti e censure; 4) omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. per non avere la CTR spiegato perché disattendere la CTU; 5) violazione delle norme tecniche e metodologiche sul classamento delle unità di categoria speciale, deducendo che l'Ufficio non avesse seguito le metodologie obbligatorie; 6) ultra petizione, per avere la CTR fondato la decisione sul giudicato e sul fatto che il CTU avesse riproposto valutazioni già oggetto di precedente giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché relativi a questioni già coperte da giudicato o formulate in modo generico; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il classamento catastale non può prescindere dalla regolarità urbanistico-edilizia e che il cambio di destinazione d'uso rilevante richiede un titolo abilitativo; ha respinto anche il quarto motivo, osservando che la CTR aveva spiegato perché la CTU non fosse decisiva e che la censura tendeva in sostanza a rivalutare il merito; ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il quinto motivo perché diretto a contestare la ricostruzione fattuale e la metodologia seguita dall'Ufficio, non la corretta sussunzione giuridica; ha infine rigettato il sesto motivo, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il richiamo al giudicato rientrava nella motivazione e nella interpretazione del decisum. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 dello statuto del contribuente

    la censura sulla motivazione dell'atto non poteva essere esaminata perché la questione era già coperta da giudicato, non essendo stata proposta impugnazione incidentale sul punto.

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato insieme allo statuto del contribuente per contestare la motivazione dell'avviso, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per giudicato.

  • art. 34 quinquies d.l. n. 4/2006

    invocato dal ricorrente per sostenere l'erroneità del classamento e del cambio di destinazione d'uso; motivo respinto perché la destinazione urbanistica richiede titolo abilitativo.

  • art. 17 r.d.l. 652/1939

    richiamato come norma sul classamento catastale, ma la Corte ha ribadito che il classamento segue le caratteristiche oggettive del bene e la sua regolarità urbanistica.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente, ma non ha inciso sull'esito della decisione.

  • artt. 24, 32 e 57 d.lgs. 546/1992

    richiamati per lamentare l'asserita introduzione tardiva di nuove difese e documenti; la censura è stata dichiarata inammissibile anche perché coperta da giudicato e comunque generica.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse invece esplicitato le ragioni del mancato rilievo della CTU.

  • art. 1, comma 244, L. n. 140/2014

    richiamato per sostenere la violazione delle metodologie di classamento delle unità di categoria D; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto e la metodologia concreta.

  • circolare n. 6/2012 Agenzia del Territorio

    invocata dalla ricorrente come parametro tecnico-operativo, ma la doglianza è stata respinta in quanto diretta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    esclusa l'ultrapetizione: il riferimento al giudicato e alla precedente sentenza rientrava nell'interpretazione della domanda e nella motivazione della CTR.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142 del 1949

    "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"

    il classamento catastale ha natura reale e si fonda sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione ordinaria del bene.

  • art. 62 d.P.R. n. 1142 del 1949

    "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali"

    la destinazione ordinaria va accertata in base alle consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive dell'immobile.

  • art. 8 L. 28 febbraio 1985, n. 47

    richiamato per affermare che il mutamento di destinazione d'uso richiede titolo edilizio solo in determinati casi connessi a variazioni essenziali e degli standard urbanistici.

  • art. 26 L. 47/1985

    richiamato per distinguere gli interventi interni soggetti ad autorizzazione, sempre nel rispetto della disciplina urbanistica.

  • art. 25 L. 47/1985

    richiamato per il potere regionale di disciplinare i casi di mutamento di destinazione d'uso.

  • art. 2, comma 60, L. 662/1996

    richiamato per evidenziare l'evoluzione della disciplina verso l'assoggettamento a concessione o autorizzazione dei mutamenti d'uso più significativi.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001

    richiamato per delimitare gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano mutamento della originaria destinazione d'uso.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    richiamato per affermare che alcuni interventi di ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso sono subordinati a permesso di costruire.

  • art. 14, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001

    richiamato per il tema del permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso previa deliberazione comunale.

  • art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    richiamato per distinguere le varianti assentibili con SCIA quando non modificano destinazione d'uso e categoria edilizia.

  • art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001

    richiamato per definire il mutamento rilevante di destinazione d'uso e la sua consentibilità all'interno della stessa categoria funzionale.

  • art. 32 d.P.R. n. 380/2001

    richiamato per le variazioni essenziali, tra cui il mutamento di destinazione d'uso che comporti variazione degli standard urbanistici.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che per dedurre la violazione di legge occorrono specifiche argomentazioni sulla concreta violazione della norma e non la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice interpreta la domanda e motiva sul punto, anche richiamando il giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la mera contestazione della valutazione delle prove o delle argomentazioni del CTU.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati processuali rilevanti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la deduzione del vizio di omesso esame richiede il deposito e l'indicazione degli atti rilevanti.

Massime di principio

  • Il classamento catastale è un atto tributario a contenuto reale, fondato sulle caratteristiche oggettive e tipologiche del bene; non può essere costruito su una diversa destinazione d'uso di fatto se tale mutamento non è assistito da un valido titolo edilizio-urbanistico.
  • Ai fini della rendita catastale, il cambio di destinazione d'uso rilevante deve essere valutato anche sotto il profilo urbanistico-edilizio: l'accatastamento non può prescindere dalla regolarità urbanistica dell'immobile.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o delle prove; per la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. occorre indicare un fatto storico decisivo e non la mera mancata adesione alle conclusioni del CTU.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice di merito interpreta la domanda o la difesa e motiva sul punto, poiché tale attività rientra nell'accertamento di fatto riservato al merito.
  • Le questioni già coperte da giudicato non possono essere riproposte in cassazione come vizi della motivazione o come nuove doglianze processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoConformità urbanistica e catastaleImpugnazioni
RamiTributiImmobiliareProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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