Sentenza del 09/03/2016 n. 4591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva ritenuto legittimi l'iscrizione a ruolo e la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, relativa al controllo formale della dichiarazione IRPEF per l'anno 2000. In particolare, ha contestato il mancato o irregolare ricevimento della richiesta di documenti e della comunicazione dell'esito del controllo, nonché vizi di motivazione e omessa pronuncia della CTR su ulteriori eccezioni: carenza di motivazione della cartella, tardività dell'azione erariale e infondatezza nel merito della pretesa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi motivi relativi alla richiesta di documenti e alla comunicazione dell'esito del controllo, ritenendo che l'invito previsto dall'art. 36-ter, comma 3, sia eventuale e non necessariamente soggetto a notificazione formale. Quanto alla comunicazione finale prevista dal comma 4, la Corte ha affermato che deve essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, ma non costituisce un atto da notificare secondo la legge n. 890/1982; è sufficiente che l'Amministrazione dimostri l'invio conforme alla legge, anche se il destinatario deduce di non averla ricevuta. Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative alla motivazione della cartella, alla tardività dell'iscrizione a ruolo o della notifica e al merito della pretesa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter, commi 2, 3 e 4
Il comma 3 consente agli uffici di invitare il contribuente "a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione" e a trasmettere documenti; il comma 4 prevede la comunicazione dell'esito del controllo "con l'indicazione dei motivi" della rettifica.
Il controllo formale consente di verificare detrazioni, deduzioni, ritenute, crediti e dati dichiarati. L'invito del comma 3 è eventuale e può essere omesso quando l'ufficio non ritenga necessari chiarimenti o documenti; la comunicazione finale del comma 4 è invece necessaria e svolge una funzione di garanzia, consentendo al contribuente di correggere la dichiarazione o difendersi.
Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5
L'invito deve essere inviato "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"; in caso di violazione, "sono nulli i provvedimenti emessi".
Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in ogni iscrizione a ruolo, ma solo quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione. La mancata richiesta di chiarimenti non determina automaticamente la nullità dell'atto se tali incertezze non risultano sussistenti.
Legge n. 890/1982, artt. 4, 8 e 14
L'art. 14 riguarda gli atti "che per legge devono essere notificati al contribuente".
La disciplina delle notificazioni a mezzo posta non si applica alla comunicazione dell'esito del controllo formale, poiché tale comunicazione non è un provvedimento impositivo né un atto che la legge impone di notificare. È sufficiente l'invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
D.P.R. n. 602/1973, art. 17, lett. b)
La norma è stata richiamata dal contribuente per contestare la tardività della formazione del ruolo e della notifica della cartella. La CTR non aveva esaminato tale eccezione, rendendo necessario il rinvio.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte. La CTR ha violato tale principio omettendo di esaminare alcune specifiche contestazioni del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 1
Costituisce la base processuale per la cassazione con rinvio al giudice di merito, chiamato a riesaminare le questioni non decise.
Massime di principio
- Nel controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, la richiesta preventiva di documenti o chiarimenti non è sempre obbligatoria: diventa rilevante quando emergano effettive necessità istruttorie o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- La comunicazione dell'esito finale del controllo deve essere inviata al contribuente con modalità idonee, normalmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ma non deve necessariamente essere notificata secondo le formalità previste per gli atti impositivi.
- La mancata ricezione materiale della comunicazione finale non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella se l'Amministrazione dimostra di aver effettuato regolarmente l'invio all'indirizzo corretto.
- Il giudice tributario deve esaminare autonomamente tutte le eccezioni rilevanti, inclusi motivazione della cartella, termini di decadenza e fondatezza sostanziale della pretesa; limitarsi alla regolarità degli atti prodromici costituisce omessa pronuncia.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali; tuttavia, l'omessa decisione su eccezioni autonomamente formulate può determinare la cassazione con rinvio.
- Una cartella può restare formalmente valida quanto agli atti prodromici, ma la controversia deve comunque essere riesaminata se il giudice di merito non ha deciso tempestività, motivazione o merito della pretesa tributaria.
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