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Ordinanza

Ordinanza n. 529/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Permesso di Costruire EDI/2024/00426/PDC, rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali del Comune di Giussano in data 18.7.2025, i cui contenuti sono stati conosciuti con certezza il giorno 1 aprile 2026, con il rilascio dei documenti da parte dell’amministrazione comunale; b) dell’autorizzazione rilasciata da BrianzaAcque; c) occorrendo, in parte qua del PGT del Comune di Giussano; d) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202601451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, considerando lo stato di avanzata realizzazione dell'intervento edilizio. Ha inoltre escluso che la commercializzazione delle unità immobiliari costituisca, di per sé, un pregiudizio cautelativamente rilevante per il ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire relativo a un intervento edilizio, autorizzazione rilasciata da BrianzaAcque e, occorrendo, le pertinenti previsioni del PGT comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Giussano il 18 luglio 2025, l'autorizzazione rilasciata da BrianzaAcque, le previsioni pertinenti del PGT e gli atti presupposti, connessi o consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento alla richiesta di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per sospendere gli atti impugnati.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un titolo edilizio può essere negata quando l'intervento risulti in stato di avanzata realizzazione, ove tale circostanza renda non adeguata o non utile la misura richiesta nella fase cautelare.
  • La mera commercializzazione delle unità immobiliari interessate da un intervento edilizio non integra, di per sé, un pregiudizio cautelare sufficiente a giustificare la sospensione del titolo abilitativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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