Ordinanza n. 10235/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di studio relativo al percorso di formazione degli insegnanti di sostegno, conseguito in Spagna e finalizzato all'insegnamento nella classe di concorso ADSS, presentata dalla ricorrente al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 08/06/2024 (domanda n. 39692), ai sensi dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005, non concluso entro il termine fissato di 120 giorni con specifica richiesta di: - ordinare al Ministero dell'Istruzione ex art. 117 comma 2 cpa, di provvedere, entro il termine massimo di 60 giorni all'adozione del relativo provvedimento inerente alla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 e n°53/2013 per la classe di concorso ADSS prevedendo, nel caso in cui sia necessaria una prova compensativa, la possibilità di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento; - nominare, ai sensi dell'art. 117, comma 3, un Commissario ad acta nel caso in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovesse risultare inadempiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nella classe ADSS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, presentata l'8 giugno 2024, di un titolo conseguito in Spagna nell'ambito della formazione degli insegnanti di sostegno, ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso ADSS. Assumeva che il procedimento non fosse stato concluso entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, e chiedeva al giudice di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni, prevedendo, ove necessaria una misura compensativa, la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio era già stato definito con sentenza della stessa Sezione, che aveva accolto il ricorso contro il silenzio, ordinato l'adozione di un provvedimento espresso e nominato un commissario ad acta per l'eventuale perdurare dell'inerzia. Successivamente, la parte ha depositato un'istanza con cui ha dichiarato di aver rinunciato alla domanda di riconoscimento del titolo estero, manifestando l'intenzione di iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE. Ha poi precisato che la comunicazione era stata depositata soltanto a fini informativi e per adempiere a una circolare ministeriale, essendo intervenuta dopo la sentenza che aveva definito il giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere, ritenendo che, alla luce della precedente sentenza di accoglimento del ricorso contro il silenzio e della successiva rinuncia della parte alla domanda di riconoscimento del titolo estero, non fosse richiesta l'adozione di un'ulteriore statuizione giurisdizionale nel procedimento. L'ordinanza non modifica la precedente decisione, ma prende atto dell'assenza di una questione sulla quale il Collegio debba ulteriormente provvedere.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero e del termine entro il quale il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di ordinare all'Amministrazione di provvedere sul procedimento relativo al riconoscimento del titolo.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando il giudizio avverso il silenzio è già stato definito con una sentenza che ordina all'Amministrazione di provvedere e nomina, se necessario, un commissario ad acta, una successiva dichiarazione del ricorrente di rinuncia alla domanda amministrativa può comportare il non luogo a provvedere su ulteriori istanze depositate nel fascicolo, qualora non residui una statuizione giurisdizionale da adottare.
- Il deposito di una comunicazione successiva alla sentenza definitiva, effettuato dalla parte soltanto a fini informativi o per adempiere a una richiesta amministrativa, non riapre il giudizio già definito né impone al giudice l'adozione di ulteriori statuizioni quando la controversia non richiede più una decisione.
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