Cassazione Penale, Sentenza n. 33554/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bergamo (18/11/2021) a pena di 7 anni di reclusione e euro 1.600,00 di multa per il reato continuato di rapina e lesioni. Il ricorrente prospetta tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p., poiché i giudici avrebbero utilizzato dichiarazioni spontanee rese in altro procedimento (non confluite nel fascicolo dibattimentale); (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli elementi indiziari ritenuti insufficienti per i capi C), D) ed E); (3) inosservanza degli artt. 62-bis e 99 c.p. riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, con critica alla motivazione ritenuta meramente formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato: le dichiarazioni spontanee rese in altro procedimento non sono state utilizzate come prova nel giudizio attuale ma menzionate come fatto storico (precedente arresto e confessione in altro procedimento), e comunque l'imputato ha negato la propria responsabilità nel giudizio principale. La Corte ha rilevato inoltre che il ricorrente non ha mostrato come l'eventuale inutilizzabilità dell'elemento probatorio avrebbe inciso in modo decisivo sulla motivazione (violazione del principio sulla ‘prova di resistenza'). Il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti generici e aspecifici: la motivazione di merito è stata giudicata esaustiva e coerente con le risultanze processuali, e la valutazione negativa sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva è stata ritenuta adeguata e non affetta da illogicità. Conseguentemente la condanna di primo e secondo grado (7 anni e multa) è sostanzialmente confermata tramite l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte distingue tra utilizzazione di dichiarazioni spontanee come prova e la loro menzione come fatto storico relativo a un precedente arresto: l'uso come elemento probatorio richiede rispetto delle regole processuali, ma la mera menzione di un precedente e di una confessione in altro procedimento può essere richiamata come fatto storico senza costituire utilizzazione probatoria illegittima.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione degli elementi probatori e alla loro idoneità a sostenere la responsabilità: la Corte osserva che il ricorrente non ha confutato in modo specifico e decisivo la pluralità di elementi indicati dai giudici di merito, rendendo il motivo generico e aspecifico.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte afferma che il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli ma deve motivare in relazione a quelli ritenuti decisivi; il diniego delle attenuanti è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base dell'intensa capacità criminale e della mancanza di ravvedimento.
art. 99 cod. pen.
Norma relativa alla recidiva: la Corte ritiene corretta la valutazione della recidiva da parte dei giudici di merito, fondata sulla serialità delle condotte, sulla pluralità di delitti nel tempo e sulla mancanza di sensibilità alla funzione dissuasiva della sanzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le consequenze dell'inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera menzione di dichiarazioni rese in altro procedimento può essere utilizzata come fatto storico dai giudici, purché non sia usata come prova decisiva nel giudizio attuale; la loro utilizzabilità come elemento probatorio richiede il rispetto delle regole di acquisizione probatoria.
- Quando si deduce l'illegittimità di un elemento probatorio in cassazione, il ricorrente deve mostrare chiaramente e specificamente come l'eliminazione di quell'elemento comprometterebbe in modo decisivo la motivazione e l'impianto probatorio complessivo (cd. prova di resistenza), altrimenti il motivo è inammissibile o infondato.
- I motivi generici o aspecifici che si limitano a negare la valutazione di merito senza confutare punto per punto le argomentazioni dei giudici di merito sono destinati a essere rigettati: la Cassazione non rivaluta liberamente le prove ma verifica la legittimità e la logicità della motivazione.
- Nel giudizio di merito il giudice non è obbligato a richiamare e valutare ogni singolo elemento favorevole; è sufficiente che motivi sulle circostanze ritenute decisive per riconoscere o negare le attenuanti generiche.
- L'applicazione della recidiva si fonda su un percorso motivazionale che evidenzi la serialità, la pluralità di delitti e la mancanza di ravvedimento; tali valutazioni, se adeguatamente motivate, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e, se rilevabili profili di colpa nella presentazione del ricorso, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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