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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5848/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la misura cautelare della custodia in carcere per due ipotesi di estorsione (art. 416-bis c.p.). I motivi richiamati in cassazione denunciavano: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., con riferimento agli artt. 125 e 273 c.p.p., per omessa o insufficiente valutazione dell'attendibilità della persona offesa (Siclari) e per mancata delucidazione sulla presunta contraddittorietà fra le dichiarazioni di Siclari e quelle del collaboratore De Carlo; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per assenza di gravità indiziaria e per mancata dimostrazione del concreto apporto eziologico del ricorrente (tra l'altro si evidenziava che il ricorrente era stato detenuto fino al 2015 mentre i fatti risalgono al 2011/2016, la mancata individuazione chiara della responsabilità in specifici episodi e l'assenza di riscossioni attribuibili al ricorrente dopo il 2016).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione di attendibilità della persona offesa, richiamando la coerenza temporale delle dichiarazioni, l'accuratezza dei riconoscimenti, la conferma dello stato di libertà del De Stefano e, soprattutto, il riscontro fornito dalle dichiarazioni del socio Porta, che confermavano il pagamento del pizzo. Quanto alla presunta contraddittorietà con il collaboratore De Carlo, la Corte ha ritenuto la contraddizione solo apparente, giustificabile con il diverso grado di conoscenza dei fatti da parte di De Carlo rispetto alle vittime. Sulla gravità indiziaria la Cassazione ha condiviso la valutazione del riesame, sottolineando elementi indicanti il ruolo apicale del ricorrente e la sua effettiva partecipazione morale e organizzativa agli episodi estorsivi, anche al netto dello stato detentivo in alcuni periodi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (richiamato art. 616 c.p.p. e provvedimenti di trasmissione agli uffici secondo art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma incriminatrice (associazione di tipo mafioso) richiamata per contestare il contesto e i reati estorsivi; la Corte ha ammesso che elementi quali rivendicazioni di appartenenza alla cosca e ruoli apicali possono concorrere a fondare l'indizio di responsabilità anche se l'imputato risultava detenuto in alcuni periodi.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Ground di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha verificato che il giudice del merito abbia dato adeguata e congrua motivazione sulla gravità degli indizi e sulla attendibilità delle dichiarazioni, controllando la logica e i principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Ground di cassazione relativo alla mancanza di motivazione sui presupposti di fatto: la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia sufficientemente motivato l'esistenza di gravi indizi e il contributo del ricorrente.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese: la Corte ha richiesto (e ritenuto presente) una valutazione dell'attendibilità intrinseca e di elementi di riscontro esterno.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato nella deduzione sul giudizio di attendibilità; la pronuncia ha tenuto conto degli strumenti probatori e della possibile diversità di informazione tra dichiaranti e collaboratori, ritenendo la presunta contraddizione spiegabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Rv. 215828)

    Principio secondo cui in sede di cassazione, in tema di misure cautelari, il controllo riguarda la verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravà del quadro indiziario alla luce della logica e dei canoni giuridici; principio applicato per delimitare il sindacato della Corte sulla valutazione dei gravi indizi.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità di una persona offesa non richiede l'assenza di contraddizioni formali se esistono riscontri esterni e spiegazioni plausibili sul diverso grado di conoscenza dei fatti tra dichiarante e terzi.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: la Corte verifica che la motivazione sia congrua, logica e ancorata a elementi di fatto, non sostituisce la valutazione delle prove.
  • Lo stato detentivo dell'imputato in periodi precedenti non esclude di per sé il suo coinvolgimento o la qualità del suo ruolo apicale; dichiarazioni e riscontri che indicano pretese di appartenenza e rivendicazioni di comando possono fondare indizi di partecipazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le dichiarazioni delle persone offese possono risultare confliggenti per motivi conoscitivi: la divergenza va valutata nel contesto e ricondotta a possibili differenze di informazione, senza invalidare automaticamente la credibilità di una delle fonti.
  • Per resistere efficacemente in cassazione a provvedimenti cautelari è necessario dimostrare un vizio serio e specifico della motivazione del giudice del merito, indicando concretamente perché i fatti e i riscontri non consentano la valutazione compiuta.

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