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Sentenza

Sentenza n. 691/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - in parte qua, del bando, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente Civico dal 29.05.2025 al 13.06.2025, con il quale il Comune di Palermo ha indetto la “procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e dell'art. 53 del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la durata di anni 10”; - di tutti gli elaborati allegati al predetto bando, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al Disciplinare di gara e al Disciplinare tecnico; - di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, e comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, ivi inclusa la Delibera C.C. n. 93 dell’8.10.2015, così come modificata ed integrata dalle Deliberazioni C.C. n. 35 del 15.10.2020 e n. 244 del 28.7.2021, il Regolamento CUP in parte qua (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 244 del 28.07.2021), nonché Il Regolamento sulla Pubblicità e relativi allegati, in parte qua e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (di seguito, PGIP) con i relativi allegati, in parte qua, approvati con Deliberazione C.C. 8.10.2015, n. 93, come da ultimo modificata dalla già citata Deliberazione C.C. 35/2020; - nonché, per quanto e nei limiti di interesse e, dunque, nella misura in cui dovesse ritenersi che oggi è divenuta efficace la clausola ivi contenuta, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24/07/2020 con la quale è stata approvata la concessione d’uso in favore dalla Palermo s.s.d. a r.l. (oggi Palermo Football Club s.p.a.), nella parte in cui (art. 15 bis della convenzione) ha demandato a future procedure ad evidenza pubblica lo sfruttamento degli impianti pubblicitari ubicati nelle aree esterne dello Stadio Comunale Renzo Barbera di Palermo e visibili da pubblica via;

Giustizia amministrativa202501277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando per l'assegnazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle superfici e degli spazi pubblicitari sul territorio comunale, nonché clausole della convenzione di concessione dello stadio relative agli spazi pubblicitari esterni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare della concessione d’uso dello stadio comunale Renzo Barbera, ha impugnato il bando comunale e gli atti presupposti, sostenendo che la gara ricomprendesse anche gli impianti pubblicitari collocati negli spazi esterni dello stadio visibili dalle pubbliche vie. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per perplessità e sviamento dalla causa, violazione dell’art. 97 Cost. e lesione del legittimo affidamento, assumendo di essere già stata individuata quale avente diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari in forza della precedente concessione e della procedura con cui era stata selezionata per l’iscrizione della squadra al campionato di Serie D. Ha inoltre censurato l’art. 15-bis della convenzione del 2020, che subordinava l’assegnazione degli spazi pubblicitari esterni a una gara pubblica. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità, sostenendo che l’art. 29 della convenzione rinnovata avrebbe consentito alla società di sfruttare commercialmente tutte le aree di pertinenza dello stadio, comprese quelle destinate agli impianti pubblicitari.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbibile la questione della possibile tardività dell’impugnazione della deliberazione consiliare del 24 luglio 2020, poiché le censure erano comunque infondate nel merito. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il precedente art. 13 della concessione del 2011 si riferiva genericamente agli impianti pubblicitari già esistenti, senza specificare che fossero collocati all’esterno dello stadio e visibili dalle pubbliche vie. Inoltre, tale previsione era anteriore ai regolamenti comunali del 2020 e del 2021 che imponevano l’assegnazione degli spazi pubblicitari mediante gara pubblica. La clausola della precedente procedura selettiva, relativa all’accettazione delle condizioni generali di utilizzo dell’impianto, riguardava gli obblighi patrimoniali verso il Comune e non attribuiva un diritto allo sfruttamento pubblicitario degli spazi esterni; pertanto non sussisteva un legittimo affidamento tutelabile. L’art. 15-bis della convenzione del 2020 è stato quindi ritenuto legittimo. Quanto al secondo motivo, il giudice ha interpretato l’art. 29 della convenzione rinnovata come una mera facoltà di presentare e, previa approvazione comunale, realizzare un progetto di ammodernamento o ristrutturazione dello stadio, eventualmente finanziato anche mediante lo sfruttamento commerciale, turistico, educativo e ricreativo delle aree di pertinenza. Tale clausola non disciplina né attribuisce gli impianti pubblicitari, che restano regolati specificamente dagli artt. 15 e 15-bis. Le spese sono state compensate, considerata l’assenza di difese sostanziali del Comune.

Norme richiamate

  • art. 97 Costituzione

    Il principio di buon andamento è stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato violazioni nel ricorso alla gara pubblica per l’assegnazione degli spazi pubblicitari esterni.

  • art. 15-bis della convenzione di concessione dello stadio

    tutti gli spazi pubblicitari collocati all’esterno dello Stadio Renzo Barbera visibili dalle pubbliche vie restano soggetti alle norme previste dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle pubbliche affissioni, e pertanto potranno essere assegnati esclusivamente a seguito di gara pubblica, previa acquisizione di tutti i pareri di competenza.

    La clausola è stata ritenuta legittima e idonea a subordinare a gara pubblica l’assegnazione degli spazi pubblicitari esterni allo stadio.

  • art. 29 della convenzione di concessione dello stadio

    il progetto di fattibilità potrà prevedere il piano di sfruttamento ai fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi DI TUTTE LE AREE DI PERTINENZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

    La disposizione attribuisce una facoltà collegata a eventuali interventi di ammodernamento o ristrutturazione dello stadio, ma non disciplina né attribuisce direttamente lo sfruttamento degli impianti pubblicitari.

  • Regolamento comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni

    Il regolamento, adottato dopo la precedente concessione del 2011, è stato considerato insieme al regolamento sul canone patrimoniale quale fonte della necessità di assegnare mediante gara pubblica gli spazi pubblicitari.

  • Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

    Il regolamento comunale del 2021 è stato richiamato come disciplina sopravvenuta che prevede l’indizione di gare pubbliche per la concessione degli spazi pubblicitari.

Massime di principio

  • Una clausola concessoria generica relativa all’utilizzo degli impianti pubblicitari già esistenti non attribuisce, in assenza di un’individuazione espressa, un diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari esterni visibili dalle pubbliche vie.
  • L’accettazione delle condizioni generali di utilizzo di un impianto sportivo, contenuta nella procedura di selezione del concessionario, non fonda un legittimo affidamento sullo sfruttamento pubblicitario di spazi esterni quando tale specifico diritto non risulta dalla convenzione e la materia è successivamente disciplinata da regolamenti che impongono la gara pubblica.
  • La sopravvenienza di regolamenti comunali che prevedono l’assegnazione mediante gara degli spazi pubblicitari impedisce di ricavare da una precedente concessione un diritto esclusivo alla loro utilizzazione, se la precedente concessione non lo attribuiva in modo espresso e specifico.
  • Una clausola convenzionale che consente di sfruttare commercialmente le aree di pertinenza di un impianto sportivo nell’ambito di un eventuale progetto di ammodernamento o ristrutturazione non attribuisce automaticamente il diritto di sfruttare gli impianti pubblicitari, quando questi siano oggetto di una disciplina convenzionale specifica e separata.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoProcedura di garaAccordi e attività consensuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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