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Sentenza

Sentenza n. 1072/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto Rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, unitamente agli atti e verbali della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente proponente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi ricorrente nel giudizio trasposto davanti al TAR ai sensi dell’art. 48 c.p.a., ha contestato la procedura selettiva nella quale era risultata vincitrice una controinteressata. Ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta, violazione del principio di imparzialità e disparità di trattamento, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 240/2010, dell’art. 6 del regolamento di ateneo, dell’art. 8 del bando e dei criteri stabiliti dalla commissione nel verbale n. 1. In particolare, ha sostenuto: che la commissione avrebbe valorizzato le esperienze all’estero della vincitrice omettendo attività analoghe o superiori della ricorrente; che la valutazione dell’attività didattica non avrebbe considerato adeguatamente CFU, ore di didattica, continuità e livello dei corsi; che sarebbe stata sottostimata l’attività integrativa e di servizio agli studenti, comprese tesi, tutorati, tirocini, assegni di ricerca e dottorati; che la valutazione della produzione scientifica avrebbe trascurato indicatori bibliometrici più favorevoli alla ricorrente, erroneamente escluso la congruenza disciplinare di alcune pubblicazioni e utilizzato in modo scorretto le banche dati Scopus e Web of Science; che i giudizi sulle attività scientifiche, istituzionali e organizzative sarebbero stati generici e non avrebbero considerato incarichi e responsabilità della ricorrente; infine, che la commissione avrebbe introdotto indebitamente il criterio della capacità di attrazione dei finanziamenti, non previsto tra i criteri di autovincolo, determinando disparità di trattamento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non provato che la descrizione preliminare dei profili delle candidate avesse inciso negativamente sull’esito della valutazione e ha osservato che parte delle esperienze estere della ricorrente era estranea o solo marginalmente pertinente al settore oggetto della selezione. Quanto alla didattica, ha rilevato che le pubblicazioni scientifiche costituivano oggetto di autonomo criterio e non potevano essere utilizzate per valutare l’attività didattica; applicando i criteri di entità e continuità, la commissione aveva ragionevolmente ritenuto superiore l’attività didattica della vincitrice, protrattasi per 19 anni rispetto ai 14 della ricorrente. Ha inoltre considerato legittima la valutazione della congruenza disciplinare, poiché una parte significativa della didattica della ricorrente riguardava settori diversi dal BIO/10. In relazione alle attività integrative e di servizio agli studenti, ha ritenuto legittima una valutazione complessiva e non meramente numerica, rilevando comunque elementi favorevoli alla vincitrice per le tesi di laurea triennale e di dottorato. Sulla produzione scientifica, ha affermato che gli indicatori bibliometrici erano stati utilizzati come strumenti di supporto, non esclusivi, e che la comparazione non poteva ridursi a un calcolo algoritmico di citazioni, h-index o impact factor. Ha ritenuto decisiva la congruenza tematica con il settore BIO/10, giudicata solo parziale per la ricorrente con riferimento a otto pubblicazioni, e ha valorizzato i dati Scopus sulla maggiore concentrazione delle pubblicazioni della vincitrice nel settore della biochimica. La precedente valutazione positiva conseguita in sede di ASN non è stata ritenuta vincolante, trattandosi di procedura diversa e non comparativa. Quanto alle attività istituzionali e organizzative, il TAR ha ritenuto legittima una valutazione qualitativa complessiva e ha escluso che differenze lessicali nei giudizi integrassero disparità di trattamento. Ha inoltre ritenuto che la capacità di attrarre finanziamenti potesse essere considerata quale indice di autonomia scientifica e rientrasse nel criterio della partecipazione e del coordinamento di gruppi di ricerca; i dati economici allegati dalla ricorrente erano comunque stati introdotti solo in giudizio e non risultavano parte della documentazione valutabile. In conclusione, il giudice ha riconosciuto alla commissione ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di errori di fatto, sviamento logico o contraddittorietà manifesta, non riscontrati nel caso concreto. Ha ritenuto sufficiente una valutazione complessiva e sintetica dei titoli e della produzione scientifica, non essendo necessaria un’analitica elencazione di ogni titolo o pubblicazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, lett. a), l. n. 240/2010

    La disposizione costituisce uno dei parametri normativi della procedura selettiva per il reclutamento dei professori universitari; il TAR non ha ravvisato violazioni nella valutazione comparativa svolta dalla commissione.

  • art. 48 c.p.a.

    Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione dell’amministrazione; il giudizio è stato ritualmente trasposto davanti al TAR.

  • art. 6 del regolamento di ateneo

    Indicato dalla ricorrente quale parametro della procedura selettiva; il TAR non ha accertato una sua violazione.

  • art. 8 del bando di concorso

    Conteneva i criteri della procedura valutativa; il TAR ha ritenuto che la commissione li avesse applicati legittimamente nell’ambito di una valutazione complessiva.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per il reclutamento dei professori universitari, la commissione esercita ampia discrezionalità tecnica nella valutazione comparativa dei candidati; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica di errori di fatto, travisamento, sviamento logico, illogicità manifesta o contraddittorietà immediatamente percepibile.
  • La valutazione comparativa dei candidati a una posizione universitaria non può essere ridotta a una sommatoria meccanica di indicatori numerici, quali citazioni, h-index o impact factor, ma deve considerare complessivamente qualità, consistenza, continuità e congruenza disciplinare della produzione scientifica e dell’attività didattica.
  • I criteri fissati dal bando e dalla commissione costituiscono linee-guida per la valutazione qualitativa complessiva; non è necessario attribuire un autonomo e analitico rilievo a ogni singolo titolo o pubblicazione quando il giudizio finale espone in modo sufficiente le ragioni della comparazione.
  • La congruenza delle attività didattiche e scientifiche con il settore disciplinare oggetto della selezione costituisce elemento legittimamente valorizzabile e può giustificare una valutazione inferiore anche in presenza di indicatori quantitativi complessivamente più favorevoli.
  • Una positiva valutazione conseguita nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale non vincola la commissione di una successiva procedura selettiva locale, quando le due procedure abbiano natura e finalità diverse e la prima non sia comparativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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