Cassazione Penale, Sentenza n. 18301/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano (2/11/2023) che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 (tentativo) e 626, comma 1, n. 2 c.p. (furto lieve) commesso a Sesto San Giovanni il 29/04/2019. Con due motivi di ricorso la difesa deduceva: 1) violazione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) sostenendo che il furto sarebbe stato determinato da uno stato di bisogno economico; 2) eccessiva o irragionevole graduazione della pena adottata in sede di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo generico e manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui lo stato di necessità ex art. 54 c.p. richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile e non si applica quando il bisogno economico possa essere fronteggiato con misure non illecite (es. assistenza sociale). Ha ritenuto inammissibile/infondato anche il secondo motivo, rilevando che la determinazione della pena è di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità. Tuttavia la Corte ha accertato che il reato (artt. 56 e 626 c.p.) rientra nella competenza del giudice di pace, per cui l'applicazione della pena detentiva è illegale; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in Euro 100,00 di multa (applicando le riduzioni già adottate), dichiarando il ricorso inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen. (stato di necessità)
La scriminante richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile; non è applicabile quando il bisogno economico poteva essere superato con comportamenti non penalmente rilevanti (es. ricorrere ad associazioni assistenziali)
art. 56 cod. pen. (tentativo)
La condotta del tentativo è stata considerata dalla Corte territoriale e confermata; rilevante ai fini della determinazione della pena (applicazione della riduzione per il tentativo)
art. 626, comma 1, n. 2 cod. pen. (furto lieve)
Il reato contestato rientra nella competenza del giudice di pace, con la conseguenza che l'eventuale pena detentiva è illegale e va rideterminata conformemente alla giurisdizione competente
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che deve motivare secondo i criteri legali; la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo evidenza di arbitrio o illogicità
artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.
Richiamate per il principio che la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la illegittimità della pena (competenza del giudice di pace) anche quando il ricorso sia inammissibile
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, Rv. 285006
Sostiene che lo stato di necessità non si applica al furto lieve compiuto per bisogno economico quando il bisogno poteva essere soddisfatto con mezzi non illeciti
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640
Conferma che la scriminante dello stato di necessità non opera quando vi sono alternative legittime per sopperire al bisogno
Giurisprudenza: Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689
Principio secondo cui la Corte di Cassazione può rilevare la incompetenza o l'illegittimità della pena (es. competenza al giudice di pace) anche se il ricorso è inammissibile
Massime di principio
- Lo stato di necessità ex art. 54 c.p. richiede un pericolo attuale e grave non altrimenti evitabile; il mero bisogno economico non basta se esistono mezzi leciti per soddisfarlo (es. servizi/associazioni di assistenza).
- Le questioni di graduazione della pena sono principalmente di merito; la Cassazione le sindaca solo se emerge arbitrio, illogicità o mancanza di motivazione sufficiente.
- Se il reato è di competenza del giudice di pace, l'applicazione di pena detentiva è illegale e la Cassazione può correggere il trattamento sanzionatorio anche annullando senza rinvio.
- In ricorsi per cassazione è utile concentrare i motivi su profili rettamente di diritto e non su rivalutazioni di merito, salvo che si dimostri vizio logico o arbitrario nella motivazione di merito.
- Quando si invoca una scriminante per stato di bisogno economico, è necessario provare l'inesistenza di alternative lecite concrete e immediatamente percorribili per evitare il reato.
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