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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3073/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava la loro condanna per concorso nel trasporto di 4,902 kg lordi di cocaina, deducendo: 1) nullità della sentenza per mancata trattazione in presenza nonostante la richiesta di discussione orale formulata nell'atto di appello ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p., con contestuale eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 598-bis e dell'art. 23 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.); 2) violazione dell'art. 80, comma 2, DPR 309/1990, sostenendo che la quantità di droga sequestrata non supererebbe il limite oltre il quale è configurabile l'aggravante dell'ingente quantità, con riferimento anche alle cosiddette droghe leggere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti. Ha qualificato valida la richiesta di trattazione orale formulata nell'atto di appello (anche se posta in calce), aderendo a un orientamento interpretativo che lascia alla parte la scelta del timing della domanda di trattazione orale e tutela l'esigenza di ampia possibilità di istanze difensive. In ragione della violazione procedurale relativa alla mancata trattazione in presenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio; per la natura della pronuncia sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi relativi al merito (aggravante).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma che disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato che il reato contestato è stato valutato in concorso tra imputati, senza che la decisione sulla incidenza di tale norma fosse la ragione dell'annullamento

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; richiamata come riferimento sostanziale per il reato di traffico di sostanze stupefacenti

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la difesa aveva contestato l'applicabilità dell'aggravante rispetto alla quantità sequestrata, ma tale questione è stata assorbita dopo l'annullamento per vizio procedurale e dovrà essere riesaminata in sede di rinvio

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Regola le modalità di impugnazione e la richiesta di trattazione orale in appello; la Corte ha ritenuto valida la domanda di trattazione orale inserita nell'atto di appello (anche se non in uno spazio separato), adottando un'interpretazione che amplia la tutela delle istanze difensive e consente alla parte di scegliere il timing della domanda

  • art. 23 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norme emergenziali che hanno inciso sulle regole processuali durante la pandemia; la difesa aveva invocato l'illegittimità costituzionale, ma la Corte, applicando interpretazione conforme, ha preferito garantire l'effettività della richiesta di trattazione orale evitando di dichiarare la norma inammissibile

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023, n. 216 (conv. L. 23/02/2024, n. 18)

    Richiamate per stabilire la disciplina transitoria applicabile alle impugnazioni proposte entro il 30/06/2024, confermando l'applicabilità delle disposizioni emergenziali per il caso in esame

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di annullamento per nullità; la Corte ha ritenuto applicabile la tutela prevista e ha annullato la sentenza per violazione procedurale collegata alla mancata trattazione in presenza

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale in appello può essere considerata valida anche se formulata nell'atto di impugnazione (es. in calce), salvo diversa o chiara previsione normativa contraria; è consigliabile comunque formulare espressamente la richiesta per evitare contestazioni
  • La mancata trattazione in presenza, quando la parte ha chiesto espressamente la discussione orale, può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio
  • Le questioni sostanziali (es. configurabilità dell'aggravante per ingente quantità) possono rimanere assorbite se il giudice di legittimità annulla per vizi procedurali; in tali casi il merito sarà riesaminato dal giudice di rinvio
  • Quando si sollevano profili di illegittimità costituzionale di disposizioni processuali, la Corte di cassazione può preferire un'interpretazione conforme che salvaguardi l'effettività dei diritti processuali piuttosto che dichiarare l'incostituzionalità
  • In fase difensiva è opportuno sia inserire la richiesta di trattazione orale nell'atto di impugnazione sia, se possibile, ripeterla in modo espresso e separato per ridurre il rischio di contestazioni formali

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