Cassazione Penale, Sentenza n. 3073/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava la loro condanna per concorso nel trasporto di 4,902 kg lordi di cocaina, deducendo: 1) nullità della sentenza per mancata trattazione in presenza nonostante la richiesta di discussione orale formulata nell'atto di appello ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p., con contestuale eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 598-bis e dell'art. 23 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.); 2) violazione dell'art. 80, comma 2, DPR 309/1990, sostenendo che la quantità di droga sequestrata non supererebbe il limite oltre il quale è configurabile l'aggravante dell'ingente quantità, con riferimento anche alle cosiddette droghe leggere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti. Ha qualificato valida la richiesta di trattazione orale formulata nell'atto di appello (anche se posta in calce), aderendo a un orientamento interpretativo che lascia alla parte la scelta del timing della domanda di trattazione orale e tutela l'esigenza di ampia possibilità di istanze difensive. In ragione della violazione procedurale relativa alla mancata trattazione in presenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio; per la natura della pronuncia sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi relativi al merito (aggravante).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma che disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato che il reato contestato è stato valutato in concorso tra imputati, senza che la decisione sulla incidenza di tale norma fosse la ragione dell'annullamento
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; richiamata come riferimento sostanziale per il reato di traffico di sostanze stupefacenti
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Prevede l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la difesa aveva contestato l'applicabilità dell'aggravante rispetto alla quantità sequestrata, ma tale questione è stata assorbita dopo l'annullamento per vizio procedurale e dovrà essere riesaminata in sede di rinvio
art. 598-bis cod. proc. pen.
Regola le modalità di impugnazione e la richiesta di trattazione orale in appello; la Corte ha ritenuto valida la domanda di trattazione orale inserita nell'atto di appello (anche se non in uno spazio separato), adottando un'interpretazione che amplia la tutela delle istanze difensive e consente alla parte di scegliere il timing della domanda
art. 23 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norme emergenziali che hanno inciso sulle regole processuali durante la pandemia; la difesa aveva invocato l'illegittimità costituzionale, ma la Corte, applicando interpretazione conforme, ha preferito garantire l'effettività della richiesta di trattazione orale evitando di dichiarare la norma inammissibile
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023, n. 216 (conv. L. 23/02/2024, n. 18)
Richiamate per stabilire la disciplina transitoria applicabile alle impugnazioni proposte entro il 30/06/2024, confermando l'applicabilità delle disposizioni emergenziali per il caso in esame
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di annullamento per nullità; la Corte ha ritenuto applicabile la tutela prevista e ha annullato la sentenza per violazione procedurale collegata alla mancata trattazione in presenza
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale in appello può essere considerata valida anche se formulata nell'atto di impugnazione (es. in calce), salvo diversa o chiara previsione normativa contraria; è consigliabile comunque formulare espressamente la richiesta per evitare contestazioni
- La mancata trattazione in presenza, quando la parte ha chiesto espressamente la discussione orale, può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio
- Le questioni sostanziali (es. configurabilità dell'aggravante per ingente quantità) possono rimanere assorbite se il giudice di legittimità annulla per vizi procedurali; in tali casi il merito sarà riesaminato dal giudice di rinvio
- Quando si sollevano profili di illegittimità costituzionale di disposizioni processuali, la Corte di cassazione può preferire un'interpretazione conforme che salvaguardi l'effettività dei diritti processuali piuttosto che dichiarare l'incostituzionalità
- In fase difensiva è opportuno sia inserire la richiesta di trattazione orale nell'atto di impugnazione sia, se possibile, ripeterla in modo espresso e separato per ridurre il rischio di contestazioni formali
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