Cassazione Civile, Ordinanza n. 18634/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'interno non ha depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione. La Corte non è entrata nell'esame dei motivi di censura perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti: la procura speciale era priva della certificazione del difensore circa la data effettiva di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo invalida la procura speciale per mancanza della certificazione del difensore sulla data di rilascio, elemento necessario nelle controversie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 e disposizioni collegate. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
a pena di inammissibilità
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla posteriorità della data e sull'autenticità della firma del conferente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura speciale, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente, non del difensore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
sentenza Sezioni Unite n. 15177/2021
componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici
Ha chiarito i requisiti formali della procura speciale nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale e la conseguente imputazione del contributo unificato aggiuntivo al ricorrente.
Corte cost. n. 13/2022
Ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione in materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale è valida solo se reca espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore attesta tale posteriorità oltre all'autenticità della sottoscrizione.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura determina inammissibilità del ricorso per cassazione senza che sia necessario esaminare i motivi di censura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale, l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 grava sulla parte ricorrente e non sul difensore.
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