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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06818/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per ricettazione, deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.: nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all'eccezione di incompetenza per territorio (il difensore aveva eccepito che il Tribunale competente fosse quello di Santa Maria Capua Vetere). Si censurava che l'eccezione, sollevata in primo grado e riproposta in appello, fosse stata ritenuta tardiva e dichiarata inammissibile senza adeguata motivazione dalla Corte di appello; si osservava inoltre che il reato del 2009 si sarebbe estinto per prescrizione, salvo valutazione sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti: nel giudizio a citazione diretta l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti" (art. 491, comma 1 c.p.p.); tale accertamento fu effettuato il 22/10/2011 (con dichiarazione di contumacia) e quindi l'eccezione sollevata solo il 09/05/2013 era tardiva. I rinvii successivi e la rinnovazione del dibattimento non rilevano per superare la preclusione. La Corte ha altresì escluso la prescrizione in ragione della recidiva che ha aumentato i termini; perciò ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura in cassazione (motivo unico), usato per inquadrare il vizio dedotto; la Corte ha valutato che il motivo fosse manifestamente infondato

  • art. 21, comma 2, cod. proc. pen.

    Nel giudizio a citazione diretta le eccezioni di incompetenza devono essere sollevate nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p.; richiamata per delimitare la regola procedurale

  • art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti"

    La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: l'eccezione di incompetenza per territorio è preclusa se non proposta immediatamente dopo la verifica delle costituzioni delle parti, anche se il dibattimento è poi rinviato

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Richiamato nel fatto per la qualificazione della recidiva riconosciuta dai giudici di merito, rilevante ai fini del calcolo della prescrizione e della pena

  • art. 648, comma 1, cod. pen.

    Norma che definisce il reato di ricettazione contestato; rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione (termine breve richiamato)

  • art. 157, commi 1 e 2, cod. pen.

    Norme sul termine di prescrizione: il termine ordinario (anni 8 per il reato di cui all'art. 648) è stato aumentato per effetto della recidiva (2/3), incidendo sul decorso della prescrizione

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Richiamato per spiegare l'ulteriore aumento del termine di prescrizione successivo all'interruzione (sentenza di primo grado) in presenza di recidiva

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Citato a proposito delle cause di proscioglimento: la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso impedisse la verifica di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme richiamate per segnalare che il procedimento in Cassazione si è svolto in contraddittorio scritto senza trattazione orale per mancata richiesta nei termini

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e conseguenze dell'inammissibilità: applicata per la condanna del ricorrente alle spese e all'ammenda

Massime di principio

  • Nel giudizio a citazione diretta l'eccezione di incompetenza per territorio va sollevata immediatamente dopo la verifica della costituzione delle parti (art. 491 c.p.p.); se non proposta in quella sede è preclusa, anche se il processo è rinviato senza altre attività.
  • I rinvii dell'udienza e la rinnovazione del dibattimento non sanano la preclusione dell'eccezione omessa nella prima verifica delle costituzioni: gli atti introduttivi originari conservano efficacia.
  • In cassazione i motivi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili; la Corte può consultare gli atti trasmessi per verificare la fondatezza di un "error in procedendo".
  • La ricognizione della prescrizione richiede attenzione al regime della recidiva: la recidiva specifica e infraquinquennale può aumentare in misura rilevante i termini di prescrizione (art. 157 e 161 c.p.), impedendo che il reato si estingua.
  • Se si contesta incompetenza territoriale, va immediatamente verbalizzato l'atto difensivo alla prima udienza utile (subito dopo l'accertamento delle costituzioni), e, in caso di difficoltà procedurali, è opportuno richiedere espressamente la discussione orale e trascrivere le eccezioni.
  • Quando si impugna in Cassazione, è importante verificare la pertinenza formale e temporale dei motivi (termine di proposizione e preclusioni) per evitare inammissibilità e conseguenti condanne alle spese e ammende.

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