Cassazione Penale, Sentenza n. 33800/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per una serie di delitti tra cui le ricettazioni di due telefoni cellulari (capo H e capo I). Due principali censure: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo della ricettazione del capo H), sostenendo che non fosse dimostrabile il dolo eventuale e che l'inserimento della propria SIM fosse indice di buona fede; 2) violazione dell'art. 62, n. 4 c.p. (attenuante comune per tenuità del danno patrimoniale), lamentando che la Corte territoriale non abbia riconosciuto la circostanza, pur essendo stata dedotta nei motivi aggiunti e potendo essere valutata anche ex officio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sulla questione dell'elemento soggettivo ha ritenuto adeguatamente motivato il giudice di merito nel ritenere almeno il dolo eventuale, alla luce di elementi fattuali: l'abitudine dell'imputato a ricevere telefoni di provenienza delittuosa, la memoria a firma dell'imputato che indica di averlo ricevuto da un amico, la presenza precedente della SIM dell'amico David Butera e il collegamento di Butera a reati e attività illecite riferibili a Vincenzi. L'inserimento della propria SIM non è stato ritenuto prova di buona fede ma piuttosto indicazione di mancate cautele. Quanto all'attenuante per tenuità del danno, la Corte ha valutato che i telefoni avevano un valore non esiguo (iPhone valutato diverse centinaia di euro anche sul mercato dell'usato; Xiaomi almeno circa 100 euro) e ha tenuto conto anche dei costi per sostituire l'apparecchio e recuperare dati, ritenendo quindi non applicabile l'attenuante. Conseguentemente è stata confermata la pena (tre anni di reclusione e multa di euro 3.420 come decisa in appello) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 cod. pen.
Riferita alla attenuante comune per particolare tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che non ricorresse in quanto il danno complessivo e il valore degli apparecchi non erano esigui.
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato nel discutere la possibilità di valutare ex officio o comunque di considerare motivi aggiunti relativi a circostanze estintive o attenuanti; la Corte ha comunque motivato sul merito della non applicabilità dell'attenuante.
art. 648 c.p. (ricettazione)
La fattispecie di ricettazione è stata applicata e interpretata in senso giurisprudenziale per cui il possesso di refurtiva senza spiegazione attendibile integra responsabilità; la Corte ha ritenuto sussistente almeno il dolo eventuale.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (giurisprudenza)
Richiamata dalla difesa come criterio di riferimento per la valutazione di motivi aggiunti e attenuanti; la Corte di cassazione non ha ritenuto che ciò mutasse l'esito, avendo comunque valutato il merito della tenuità.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 (PG in proc. Kebe)
Giurisprudenza richiamata sulla responsabilità per ricettazione quando chi è trovato in possesso di refurtiva non fornisce spiegazione attendibile; la Corte territoriale e la Cassazione hanno applicato tale principio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma cui si è fatto ricorso per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.
Massime di principio
- Il possesso di un bene provento di furto, se non giustificato con spiegazione credibile, può concorrere a fondare la responsabilità per ricettazione; l'onere di fornire una spiegazione attendibile grava sull'imputato.
- Il dolo eventuale può essere desunto dalle circostanze di fatto: abitudine a ricevere beni di dubbia provenienza, rapporti con soggetti dediti a reati, inserimento di SIM precedentemente usate da terzi e mancata adozione di cautele possono far ritenere che l'imputato si sia rappresentato e accettato il rischio della provenienza illecita.
- L'inserimento della propria SIM non costituisce di per sé prova di buona fede; la valutazione deve tenere conto del contesto fattuale e delle condotte complessive.
- Per l'applicabilità dell'attenuante per tenuità del danno patrimoniale si valutano non solo i prezzi nominali ma il valore di mercato reale (anche dell'usato) e i costi connessi alla sostituzione e al recupero dei dati; somme apparentemente basse possono comunque non integrare la tenuità.
- Motivi aggiunti relativi a circostanze attenuanti possono essere considerati, anche ex officio, ma la loro ammissione o applicazione dipende dalla verifica di merito sulla loro effettiva sussistenza; l'assenza di esiti favorevoli richiede che la motivazione del giudice di merito sia logicamente congrua.
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