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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8717/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d\'appello che li aveva condannati per concorso in falso (artt. 494 e 495 cod. pen.). Le censure riguardano, in particolare, la correttezza della motivazione posta a fondamento della condanna (Caracciolo) e la sussistenza della prova di una reale partecipazione al reato (De Stefano). È altresì dedotta l\'estinzione per prescrizione (con argomentazione, per Caracciolo, che la prescrizione sarebbe intervenuta prima della sentenza impugnata).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi ma ha ritenuto ammissibili altri (il secondo motivo di Caracciolo e il terzo di De Stefano). Tuttavia, rilevato che i reati erano stati commessi il 02/09/2016 e tenuto conto di 140 giorni di sospensione del termine di prescrizione (per adesione del difensore all\'astensione dal 23/05/2017 al 10/10/2017), il termine di prescrizione è decorso il 20 luglio 2024, quindi successivamente alla sentenza impugnata del 12/03/2024. Poiché il rapporto processuale risultava regolarmente aperto (non essendosi verificata l\'inammissibilità per manifesta infondatezza che impedirebbe la formazione dell\'impugnazione), la Corte ha applicato l\'art. 129 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma richiamata come elemento del titolo di reato (falso); la sentenza impugnata aveva condannato i ricorrenti per concorso in falso anche sulla base di questa disposizione, ma la Cassazione ha estinto la responsabilità per prescrizione senza entrare nel merito della condanna

  • art. 495 cod. pen.

    Ulteriore fattispecie di falso contestata in concorso; come per l\'art. 494, la norma costituisce la base della imputazione ma l\'accertamento definitivo è stato superato dall\'estinzione per prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questo articolo per dichiarare la causa di non punibilità (prescrizione) in cassazione perché il rapporto processuale era regolarmente instaurato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui soltanto l\'inammissibilità dell\'impugnazione per manifesta infondatezza impedisce la formazione del rapporto di impugnazione e, quindi, la declaratoria ex art. 129

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza impugnata ma il ricorso è ammissibile (cioè forma un regolare rapporto di impugnazione), la Corte di cassazione deve rilevare e dichiarare l\'estinzione per prescrizione ai sensi dell\'art. 129 c.p.p.
  • Se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e la Cassazione non può dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (come la prescrizione) con riferimento alla sentenza impugnata
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni del termine (es. adesione del difensore all\'astensione): tali periodi prolungano il termine e possono far decorrere la prescrizione in data successiva alla sentenza di merito
  • Se la prescrizione è già maturata prima della sentenza impugnata, la parte che lo deduce deve dimostrare correttamente le interruzioni/sospensioni del termine; altrimenti la deduzione può risultare manifestamente infondata
  • Quando la Cassazione annulla una sentenza per estinzione del reato per prescrizione, l\'annullamento può essere disposto senza rinvio quando non restano questioni di fatto o di diritto da rimettere al giudice di merito

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