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Sentenza

Sentenza n. 111/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 68/2025 in data 5 febbraio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 68/2025, recante l’obbligo di attribuire € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle € 2.000,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 18 marzo 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 1° agosto 2025. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato che, al momento dell’instaurazione del giudizio, erano integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, anche perché era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale ministeriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio e dopo la sua instaurazione, il Ministero ha versato quanto dovuto, determinando l’estinzione della pretesa sostanziale della ricorrente. Il Collegio ha comunque riconosciuto che, prima del pagamento, sussistevano i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni per l’adempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • artt. 112 e segg. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per conseguire l’attuazione degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o passati in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto decorso tale termine dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale ministeriale.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale effettuata presso un domicilio digitale ministeriale idoneo alla ricezione.
  • Il pagamento intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, perché estingue la pretesa sostanziale azionata.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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