Ordinanza n. 70/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali ex artt. 55 e 56 c.p.a.: - del progetto di vita personalizzato prot. n. -OMISSIS- redatto dall'A.S.L. di Avellino contenente l'indicazione di 12,50 ore di trattamento ABA, comprensivo di supervisione e parent training per la durata di un anno, da erogarsi tramite il Centro Autismo di Sant’Angelo dei Lombardi e la relativa cooperativa vincitrice dell’appalto RTI, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia ABA oltre 3 ore mensili di supervisione, e la continuità terapeutica (da quando aveva circa 4/5 anni di vita è seguito dalla medesima equipe presso il Centro Aias di Cicciano), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, compresa la relazione accompagnatoria redatta dall’A.S.L. prot. n.-OMISSIS-; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- in quanto lesiva degli interessi del minore e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; nonché per l'accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta, mediante il rimborso delle fatture di spesa, il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent trainig e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell'A.S.L. di Avellino che prevedeva 12,50 ore settimanali di trattamento ABA, con contestuale impugnazione degli atti aziendali presupposti e del PDTA regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il progetto di vita personalizzato predisposto dall'A.S.L. di Avellino nella parte in cui prevedeva soltanto 12,50 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di supervisione e parent training, anziché 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione del BCBA e un'ora settimanale di parent training. Hanno inoltre dedotto la lesione della continuità terapeutica, chiedendo che il trattamento fosse erogato dalla medesima équipe del Centro AIAS di Cicciano, che segue il minore dall'età di circa 4-5 anni, anche mediante modalità indiretta e rimborso delle spese, fino al compimento della maggiore età. Sono stati impugnati anche gli atti aziendali presupposti e il PDTA regionale sull'autismo, nella parte ritenuta lesiva. L'A.S.L. ha eccepito, tra l'altro, l'acquiescenza dei ricorrenti al progetto, assumendo rilievo alla firma apposta da un genitore; il Collegio ha ritenuto che la firma per presa visione, apposta da uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale, non costituisse acquiescenza in assenza di ulteriori indici univoci. La richiesta di aumento dell'intensità del trattamento è stata ritenuta bisognosa di approfondimento diagnostico e medico-specialistico.
La decisione
Il Collegio ha accolto parzialmente la domanda cautelare, confermando il decreto monocratico presidenziale. Ha ordinato all'A.S.L. di continuare a erogare il trattamento ABA mediante la medesima équipe del Centro AIAS di Cicciano sino alla definizione del giudizio di merito, per evitare una discontinuità terapeutica potenzialmente pregiudizievole per lo sviluppo del minore, considerata la sua particolare fragilità clinica e la gravità moderato-grave dei sintomi autistici. L'A.S.L. non aveva indicato profili ostativi al mantenimento della continuità dell'équipe. È stata invece respinta, allo stato cautelare, la richiesta di incremento a 25 ore settimanali, poiché subordinata a un necessario approfondimento diagnostico. Il Tribunale ha fissato l'udienza pubblica di merito, compensato le spese della fase cautelare e disposto una CTU medico-specialistica. Il CTU dovrà accertare la patologia e la sua gravità, valutare l'idoneità del progetto individualizzato, considerare il rapporto tra ore di sostegno scolastico e interventi sanitari e sociosanitari e, ove necessario, determinare modalità, intensità e durata del trattamento ABA, comprese supervisione e parent training, entro i limiti temporali previsti dal PDTA regionale. È stato inoltre previsto un tentativo di accordo tra le parti sui contenuti del progetto di vita, da recepire con provvedimento espresso e motivato dell'A.S.L. in caso di esito positivo.
Norme richiamate
artt. 55 e 56 c.p.a.
Disciplinano rispettivamente la tutela cautelare collegiale e monocratica; nel caso concreto hanno consentito di mantenere, in via provvisoria, la continuità terapeutica mediante la medesima équipe.
artt. 67 e 39, comma 1, c.p.a.
Sono richiamati quale fondamento processuale per la disposizione della CTU e per gli adempimenti connessi.
art. 193, comma 2, c.p.c.
È richiamato in relazione al giuramento del consulente tecnico d'ufficio mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente.
DGRC n. 131/2021
Approvazione del PDTA per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva, utilizzato come parametro per la durata massima del trattamento ABA.
DGRC n. 42/2024
Modifica del PDTA regionale richiamata dal Collegio quale ulteriore parametro per la durata del trattamento ABA da valutare in sede di CTU.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il minore versi in condizioni di particolare fragilità clinica e la discontinuità nell'erogazione di un trattamento riabilitativo possa arrecare un pregiudizio al suo sviluppo, il giudice amministrativo può ordinare provvisoriamente la prosecuzione del trattamento mediante la medesima équipe, anche se la definizione dell'intensità ottimale della terapia richiede ulteriori accertamenti.
- La mera sottoscrizione, da parte di un genitore, di un progetto sanitario personalizzato con la formula "per presa visione" non integra acquiescenza all'atto lesivo in assenza di ulteriori comportamenti o dichiarazioni univocamente incompatibili con la volontà di impugnarlo.
- La richiesta cautelare di incremento dell'intensità di un trattamento sanitario riabilitativo non può essere accolta senza un adeguato approfondimento diagnostico e medico-specialistico sulle condizioni concrete del paziente e sull'efficacia del trattamento richiesto.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta nel processo amministrativo per accertare la patologia, la gravità clinica, l'idoneità del progetto individualizzato e le modalità terapeutiche appropriate, anche al fine di favorire un accordo tra amministrazione e utenti da recepire con provvedimento espresso e motivato.
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