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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33143/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vacatello ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia continuata (fino al 12/11/2014), minaccia a pubblico ufficiale (dopo il 12/11/2014) e minaccia grave (capo b), tutte aggravate dall'utilizzo del metodo mafioso. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) la condanna si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni ritenute inattendibili di Francesco Maria Vinci, prive di riscontri e contraddette da altre dichiarazioni; (2) mancanza o mera apparenza della motivazione e omissione di risposta alle censure sull'attendibilità del Vinci; (3) illegittimità e illogicità della qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 7 legge 203/1991 e art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che non sarebbe stata dimostrata la capacità intimidatoria del vincolo associativo né la percezione di tale capacità da parte della vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto i primi due motivi generici e, in ogni caso, manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva motivato puntualmente sulla attendibilità del testimone Vinci e sui molteplici riscontri (registrazioni video, dichiarazioni di altri testi, valutazioni processuali pregresse, uso delle statements predibattimentali ai sensi dell'art. 500, c.4, c.p.p.). Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante del metodo mafioso, essendo emerso che le minacce evocavano la partecipazione e l'appoggio di terzi (es. Pardea e il gruppo) e la capacità di farsi uccidere da altri (frase minacciosa: «Pezzo di merda, prima o poi ti faccio sparare»). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, c.1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun vizio procedurale o di applicazione della norma nella valutazione delle prove e della motivazione.

  • art. 611 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa tra le doglianze; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni idonee a incidere sulla decisione di merito.

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi di questa norma per corroborare le risultanze e la credibilità del teste Vinci.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del cosiddetto 'metodo mafioso' opera quando la condotta, evocando la contiguità ad associazione mafiosa, è funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento o timore derivante dal potenziale intervento del gruppo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto provata tale evocazione dalle frasi e dal richiamo a terzi del gruppo criminale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Censura utilizzata per i motivi di ricorso (violazione di legge e carenza motivazionale); la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure generiche o attinenti al merito, quindi inammissibili o infondate.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Richiamata in relazione all'aggravante 'metodo mafioso'; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario provare solo le caratteristiche soggettive dell'agente, ma la percezione da parte della vittima della possibilità che il gruppo agisse in suo conto, e che ciò fosse emerso nel caso concreto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato a vizi di diritto e a vizi della motivazione manifesti; non è ammessa una rinnovata valutazione del merito o una diversa riconsiderazione dei fatti quando la motivazione di merito è congrua.
  • Le censure generiche che non indicano la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le argomentazioni della decisione impugnata sono inammissibili.
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' si configura quando le condotte evocano la capacità intimidatoria di un gruppo mafioso e creano nella vittima uno stato di assoggettamento o timore ricollegabile al gruppo; non è sufficiente la sola appartenenza soggettiva dell'agente senza elementi che colleghino la condotta alla forza intimidatrice del vincolo associativo.
  • Le dichiarazioni predibattimentali possono essere valorizzate ai sensi dell'art. 500, c.4, c.p.p. e possono contribuire a valutare l'attendibilità del teste se corroborate da riscontri oggettivi (registrazioni, videoriprese, dichiarazioni di altri testi).
  • In casi analoghi, per contestare con successo una motivazione, il ricorrente deve indicare specificamente quale passaggio motivazionale è viziato e dimostrare la natura manifesta dell'illogicità, della contraddittorietà o della carenza, evitando argomentazioni meramente alternative o una semplice richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio.

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