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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n° 503 del 31.10.2025, mediante la quale il Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Robecco sul Naviglio (MI) ha disposto l’esclusione del ricorrente (in precedenza, vincitore in quanto candidato classificatosi alla prima posizione in graduatoria) per asserito contrasto tra i documenti acquisiti a comprova del possesso dei requisiti autocertificati e l’art. 4, comma 1, lett. f) del bando del “concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo - area degli istruttori - da assegnare all’area amministrativa”, approvando per l’effetto la nuova graduatoria definitiva dei candidati e dichiarando vincitore il dott. -OMISSIS-; della “graduatoria di merito definitiva” approvata con la suindicata determinazione n° 503 del 31.10.2025 all’esito dell’esclusione disposta ai danni di -OMISSIS-; della nota prot. n° 17437 del 3.11.2025, mediante la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Robecco sul Naviglio ha comunicato al ricorrente l’esclusione disposta ai propri danni; della nota prot. n° 20301 del 29.12.2025, mediante la quale il Comune di Robecco sul Naviglio ha respinto l’istanza di intervento in autotutela formalizzata dal ricorrente in data 1.12.2025; dell’art. 4 del bando della procedura concorsuale in oggetto, ove interpretato nel senso di legittimare l’esclusione automatica dei candidati in ragione della mera presenza di procedimenti penali in corso, pur in assenza di condanne penali definitive.

Giustizia amministrativa202505262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico e conseguente approvazione della nuova graduatoria definitiva, con dichiarazione di un diverso vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, inizialmente classificatosi al primo posto e dichiarato vincitore del concorso per un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, ha impugnato la determinazione comunale che ne ha disposto l'esclusione, la nuova graduatoria, la comunicazione dell'esclusione e il diniego di autotutela. Ha contestato il contrasto tra la documentazione acquisita per la verifica dei requisiti e l'art. 4, comma 1, lett. f), del bando, nonché l'interpretazione della clausola del bando nel senso di consentire l'esclusione automatica per la mera pendenza di procedimenti penali, in assenza di condanne definitive. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il ricorrente è sottoposto a procedimenti penali per il reato di cui all'art. 640-bis c.p.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. Ha rilevato che la clausola del bando è inequivoca nel richiedere, quale requisito di ammissione, l'assenza di procedimenti penali in corso che, secondo la legge, vietino la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Ha osservato che, in via cautelare, il ricorrente risulta sottoposto a procedimenti per il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., il quale, in combinato disposto con gli artt. 32-ter e 32-quater c.p., determina l'incapacità di contrattare con l'amministrazione. La questione relativa alla portata immediatamente escludente della clausola è stata riservata alla fase di merito, poiché la clausola è stata impugnata soltanto insieme all'atto applicativo. Il Collegio ha inoltre ritenuto non irragionevole né macroscopicamente contrario ai principi dell'ordinamento l'inserimento della clausola, collegandolo a un'esigenza di difesa avanzata dell'amministrazione. Ha infine valorizzato il carattere vincolato dell'esclusione e il fatto che, nel riesame sollecitato dal ricorrente, l'amministrazione avesse esposto in modo dettagliato le ragioni della decisione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. f), del bando di concorso

    assenza di “procedimenti penali in corso che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione”

    La clausola è stata ritenuta, in sede cautelare, inequivoca nel configurare l'assenza del requisito come condizione di ammissione al concorso; la sua portata immediatamente escludente è stata riservata al merito.

  • art. 640-bis c.p.

    La fattispecie di reato per la quale il ricorrente è sottoposto a procedimento è stata considerata rilevante ai fini dell'incapacità di contrattare con l'amministrazione.

  • art. 32-ter c.p.

    È richiamato in coordinamento con l'art. 32-quater c.p. per la disciplina dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

  • art. 32-quater c.p.

    Il giudice lo ha collegato al reato di cui all'art. 640-bis c.p. per ritenere sussistente l'incapacità di contrattare con l'amministrazione e, quindi, di concludere contratti con essa.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la clausola del bando che richiede l'assenza di procedimenti penali idonei, secondo la legge, a impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione può essere considerata inequivoca quando collega espressamente la pendenza del procedimento al divieto legale di costituzione del rapporto.
  • La portata immediatamente escludente di una clausola del bando può essere riservata alla fase di merito quando la clausola sia stata impugnata soltanto insieme al provvedimento di esclusione applicativo.
  • La previsione concorsuale diretta a tutelare anticipatamente l'amministrazione rispetto alla possibile costituzione di rapporti con soggetti sottoposti a procedimenti penali non è, in sede cautelare, manifestamente irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell'ordinamento.
  • Quando la normativa penale applicabile collega al reato contestato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione fondata su una clausola del bando che richiama tale divieto può presentare carattere vincolato.
  • La motivazione dettagliata fornita dall'amministrazione in sede di riesame può concorrere, nella valutazione cautelare, a escludere la manifesta fondatezza delle censure rivolte all'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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