Cassazione Civile, Ordinanza n. 24994/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva partecipato a un consolidato nazionale in qualità di consolidante di altra società per l'anno d'imposta 2007. A seguito di controllo formale sulle dichiarazioni 2008, le era stata notificata una cartella di pagamento per la dedotta duplicazione di un credito IVA, esposto sia nella dichiarazione di gruppo sia nella dichiarazione propria della società. La C.T.R. aveva ritenuto la cartella insufficientemente motivata perché richiamava un omesso versamento IVA senza esplicitare in modo adeguato la complessa vicenda del credito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis e 42 d.P.R. 600/1973, 54-bis e 56 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che nelle ipotesi di controllo formale la cartella, basata su dichiarazioni dello stesso contribuente, non richiede una motivazione particolare perché il destinatario conosce già le ragioni della ripresa. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, ma la Corte non lo ha esaminato perché assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo sulla sufficienza della motivazione della cartella emessa a seguito di controllo formale. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il difetto di motivazione dell'atto non determina nullità quando il contribuente abbia impugnato la cartella dimostrando di conoscere pienamente i presupposti dell'imposizione e non abbia allegato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. Nel caso concreto, la società aveva svolto una difesa articolata e tecnica sin dal primo grado, segno della piena conoscenza della pretesa. Di conseguenza la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria per la Liguria, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene usato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 36-bis e 42 d.P.R. 600/1973
richiamati dal ricorrente per contestare la pretesa esigenza di una motivazione rafforzata della cartella emessa a seguito di controllo formale.
artt. 54-bis e 56 d.P.R. 633/1972
richiamati dal ricorrente come base normativa della cartella conseguente al controllo formale in materia IVA.
art. 7 L. 212/2000
richiamato per la disciplina dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 366, n. 5, c.p.c.
la Corte precisa che la procura da indicare nel ricorso è solo la procura processuale se conferita con atto separato, non l'incarico sostanziale all'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa all'esito di controllo formale non è nulla per difetto di motivazione quando il contribuente, impugnandola, dimostri di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa e di aver potuto articolare compiutamente le proprie difese.
- Quando la cartella rinvia a dati e dichiarazioni già nella disponibilità del contribuente, l'obbligo motivazionale va valutato in concreto, bilanciando l'esigenza formale di motivazione con la sostanziale conoscibilità della pretesa.
- Il vizio di motivazione dell'atto impositivo non comporta automaticamente la nullità se non è allegato e provato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante dal difetto motivazionale.
- Nel ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate e affidato all'Avvocatura dello Stato non è necessaria l'indicazione di una procura speciale al difensore se manca una separata procura processuale, poiché l'incarico sostanziale non coincide con lo ius postulandi.
- La deduzione di violazione di legge in tema di motivazione dell'atto tributario è scrutinabile in cassazione quando non richieda una rivalutazione del merito ma censuri il corretto standard motivazionale applicabile.
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