Cassazione Penale, Ordinanza n. 03684/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un'imputata ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per fatti commessi a partire dal maggio 2019. Secondo quanto emerge dall'ordinanza, la difesa ha proposto due motivi di ricorso diretti a censurare la conferma della responsabilità penale, sostenendo sostanzialmente una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie. In particolare, la Corte di appello aveva ritenuto che le omissioni dichiarative riguardassero profili patrimoniali e reddituali del nucleo familiare, incidendo sulla quantificazione del beneficio percepito; aveva inoltre valorizzato il fatto che l'attività di impresa non dichiarata fosse effettiva, poiché aveva consentito la percezione di ricavi. La ricorrente ha quindi insistito su una lettura alternativa della vicenda, ma la Cassazione ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una mera rivalutazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati perché sostanzialmente ripetitivi di questioni già esaminate e risolte in modo adeguato dalla Corte di appello. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era razionale e coerente con i principi delle Sezioni Unite richiamati in tema di incidenza delle omissioni dichiarative sul beneficio percepito e di rilevanza dell'attività di impresa non dichiarata quando effettivamente produttiva di ricavi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019
Norma incriminatrice posta a base della condanna; dalla motivazione emerge che le omissioni dichiarative incidenti sul patrimonio e sul reddito del nucleo familiare e l'attività di impresa non dichiarata possono integrare il presupposto della responsabilità.
legge n. 26 del 2019
Norma di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 richiamata come fonte della fattispecie contestata.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito: quando la sentenza impugnata offre una motivazione razionale e adeguata sui punti decisivi, la diversa lettura dei fatti proposta dalla difesa è inammissibile.
- Le omissioni dichiarative che incidono sul profilo patrimoniale o reddituale del nucleo familiare sono giuridicamente rilevanti quando determinano o possono determinare un'erronea quantificazione del beneficio pubblico percepito.
- L'effettività di un'attività di impresa non dichiarata può essere desunta dalla produzione di ricavi; la sua sussistenza esclude che la censura difensiva possa essere accolta se si limita a negare in fatto quanto già accertato con motivazione logica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo ipotesi particolari non emergenti nel testo, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03665/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03666/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03671/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03672/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03673/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03674/2026 del 29/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →