Sentenza n. 1440/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 620/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 620/2024, recante condanna all'accredito di complessivi € 1.000 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, benché destinatario della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 620/2024, notificata il 16 settembre 2024 e non impugnata, non aveva provveduto ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per l'anno scolastico 2021/2022 e € 500 per l'anno scolastico 2022/2023. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era divenuta definitiva, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente o un funzionario delegato. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato; dopo tale scadenza, la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, unitamente alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un'inottemperanza accertata, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del titolo e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
- Il munus di ausiliario del giudice attribuito al commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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