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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30319/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un’azione proposta dal concessionario della riscossione, quale creditore per debiti erariali, per far dichiarare la simulazione assoluta e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di una vendita immobiliare compiuta da due società debitrici a favore della società poi ricorrente, operazione inserita in una complessa articolazione di gruppo con successiva concessione in leasing e locazione commerciale dei beni. Il Tribunale aveva respinto la simulazione ma accolto la revocatoria, dichiarando inefficace l’atto di compravendita; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società acquirente deduceva tre motivi: 1) violazione dell’art. 2903 c.c. e prescrizione dell’azione revocatoria, sostenendo che il termine quinquennale decorresse dalla data dell’atto e non dalla trascrizione; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. per avere la corte di merito ritenuto sussistenti gli elementi soggettivi e oggettivi della revocatoria, contestando la ricostruzione dei fatti, la qualifica della società coinvolta nell’operazione e la valutazione della consapevolezza del pregiudizio; 3) violazione di legge in relazione al rigetto della domanda di condanna generica delle venditrici e della società in leasing, lamentando che il danno da revocatoria sarebbe in re ipsa e comunque solo da quantificare successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato la continuità con il principio secondo cui, coordinando l’art. 2903 c.c. con l’art. 2935 c.c., la prescrizione dell’azione revocatoria decorre dal momento in cui l’atto è reso opponibile ai terzi, cioè dalla pubblicità, e non dalla mera stipula; quindi la decisione di merito era conforme a diritto. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché, sotto l’apparente violazione di legge, mirava in realtà a un nuovo giudizio sul fatto e sulle prove, non consentito in sede di legittimità. Sul terzo motivo ha ritenuto la doglianza generica e assertiva e ha ribadito che il danno non può essere in re ipsa; al più può essere verificato e quantificato all’esito delle eventuali azioni esecutive. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2903 c.c.

    Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria decorre, coordinando la norma con l’art. 2935 c.c., dal momento in cui l’atto è reso opponibile ai terzi mediante pubblicità, e non dalla sola data di stipula.

  • art. 2901 c.c.

    Per l’azione revocatoria occorre la dimostrazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’atto pregiudizievole; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per l’azione revocatoria ciò si collega alla pubblicità dell’atto verso i terzi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del merito o delle risultanze probatorie.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme a un principio già consolidato della Corte.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per la costituzione della resistente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di definizione sfavorevole per il ricorrente, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data in cui l’atto diviene opponibile ai terzi, perché solo da quel momento il diritto può essere utilmente esercitato.
  • In sede di legittimità, la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se richiede una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il danno non può essere considerato in re ipsa: anche quando l’atto sia potenzialmente pregiudizievole, il pregiudizio deve essere allegato e apprezzato come evento effettivo, mentre la sua quantificazione può essere rimessa alla fase successiva, anche esecutiva.
  • La motivazione che si conformi a un principio di diritto consolidato non è censurabile in cassazione quando il ricorrente si limiti a contrapporre una tesi già superata o non pertinente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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