Ordinanza n. 5618/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del Consolato d’Italia in Casablanca del 12.3.2025 prot. 2703, notificato il 3.9.2025, di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa la revoca del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale e revoca del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso adottato dal Consolato d’Italia a Casablanca, chiedendone l’annullamento previa sospensione, nonché la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza. Alla camera di consiglio il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale. La questione decisa riguarda il rapporto tra la competenza territoriale relativa al diniego del visto, adottato da un’autorità consolare, e quella relativa alla revoca del nulla osta, adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza. Il TAR ha considerato la revoca del nulla osta un atto autonomamente e immediatamente lesivo, sicché non trova applicazione l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che disciplina l’attrazione degli atti presupposti non immediatamente lesivi da parte dell’atto dal quale deriva l’interesse a ricorrere. Ha tuttavia ravvisato una connessione tra le due controversie, inserite in una procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio del titolo richiesto dallo straniero.
La decisione
Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Calabria, sede di Catanzaro. Ha ritenuto che il provvedimento di revoca del nulla osta, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza, radichi la competenza del TAR Calabria e che tale competenza attragga anche l’impugnazione del diniego consolare del visto, quale atto connesso e accessorio nell’ambito della medesima procedura amministrativa. L’attrazione non è stata fondata direttamente sull’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., ritenuto inapplicabile perché la revoca del nulla osta è immediatamente lesiva e autonomamente impugnabile, ma sui principi generali del simultaneus processus, della concentrazione delle cause connesse, dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, nonché sull’art. 32 c.p.a. e, in via integrativa, sull’art. 39, comma 1, c.p.a. e sull’art. 31 c.p.c. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Calabria ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Non è stata esaminata la domanda cautelare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione; il TAR lo ha utilizzato per rilevare la possibile incompetenza territoriale.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sancisce il principio di inderogabilità della competenza territoriale.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa dell’atto lesivo e di atti presupposti non immediatamente lesivi e autonomamente non impugnabili; non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento della concentrazione delle controversie connesse.
art. 32 c.p.a.
Conferma la possibilità di cumulare domande giudiziali connesse davanti allo stesso giudice.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente l’applicazione integrativa delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
Fonda l’attrazione della domanda accessoria presso il giudice territorialmente competente per la domanda principale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica all’impugnazione cumulativa di un atto immediatamente lesivo e di atti presupposti che non siano autonomamente lesivi né autonomamente impugnabili; non disciplina ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti amministrativi.
- Quando provvedimenti adottati da autorità diverse si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria e uno di essi è autonomamente e immediatamente lesivo, la competenza territoriale relativa all’atto principale può attrarre quella relativa all’atto accessorio, in funzione della concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice.
- Il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle controversie connesse trova fondamento nei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, nonché nella disciplina del cumulo delle domande prevista dal c.p.a.
- In assenza di una disciplina specifica del processo amministrativo sul mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, è possibile applicare, in quanto compatibili e in quanto espressive di principi generali, le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dall’art. 39, comma 1, c.p.a., inclusa la regola sull’attrazione della domanda accessoria presso il giudice competente per la domanda principale.
- La competenza territoriale relativa alla revoca del nulla osta al lavoro adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di una determinata provincia attrae, per connessione accessoria nell’ambito della procedura unitaria di rilascio del titolo richiesto dallo straniero, la competenza sull’impugnazione del diniego consolare del visto.
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