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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21997/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dalla disdetta di un contratto di locazione commerciale. La società locatrice aveva inviato la comunicazione di recesso/disdetta in data 20 aprile 2016 all’indirizzo della sede legale della società conduttrice, che nello stesso giorno aveva deliberato il trasferimento della sede legale. I giudici di merito avevano ritenuto valida ed efficace la disdetta e conseguentemente accertato la scadenza del contratto al 30 settembre 2017. La società conduttrice ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: 1) violazione degli artt. 1334, 1335 e 2193 c.c. per avere ritenuto sufficiente l’invio della disdetta al vecchio indirizzo, sostenendo che rileverebbe l’indirizzo effettivo al momento del recapito e che, dopo l’iscrizione del trasferimento della sede nel registro delle imprese, la variazione sarebbe opponibile ai terzi; 2) violazione degli artt. 1334, 1335, 2193 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere addossato al destinatario, anziché al mittente, l’onere di provare la revoca della delega al soggetto che ritirò il plico; 3) violazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per aver negato la possibilità di prova contraria alla presunzione di conoscenza e per omessa motivazione sulle prove richieste; 4) violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 163 c.p.c. per avere ritenuto inammissibili le istanze istruttorie riproposte in appello; 5) violazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., degli artt. 134 e 112 c.p.c. e 111 Cost., nonché omesso esame di un punto decisivo, per avere omesso di pronunciarsi sull’istanza ex art. 210 o 213 c.p.c. diretta ad acquisire da Poste Italiane la presunta delega al ritiro del plico; 6) violazione degli artt. 295 e 355 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della querela di falso relativa alla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento; 7) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per avere considerato incontestata una pretesa telefonata tra i legali rappresentanti delle due società. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili i motivi dal terzo al quinto; ha ritenuto assorbiti o comunque superati il sesto e il settimo motivo. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida, efficace e tempestiva la disdetta inviata dalla locatrice e ha quindi confermato la scadenza del contratto di locazione al 30 settembre 2017. In cassazione, la censura principale sulla non opponibilità del trasferimento di sede è stata respinta perché la variazione della sede legale non risultava provata come iscritta nel registro imprese prima della spedizione della disdetta; inoltre la Corte ha affermato che, per ragioni di ragionevolezza, buona fede e autoresponsabilità, il mittente può confidare nell’indirizzo risultante al momento della spedizione, se la comunicazione vi perviene. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate in parte inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso, in parte assorbite. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1334 c.c.

    La dichiarazione diretta a una determinata persona produce effetto nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario; nel caso concreto la disdetta è stata ritenuta efficace perché giunta al recapito indicato come sede legale al momento della spedizione.

  • art. 1335 c.c.

    Opera la presunzione di conoscenza quando la comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario; se il plico è spedito verso l’indirizzo risultante al momento della spedizione ed è ivi recapitato, la presunzione resta ferma nonostante un mutamento della sede non ancora opponibile.

  • art. 2193 c.c.

    Le variazioni soggette a pubblicità nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi se non iscritte; la mancata prova dell’anteriorità dell’iscrizione del trasferimento di sede impedisce di opporre il mutamento al mittente.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’anteriorità dell’iscrizione della modifica della sede e, per le doglianze proposte, di supportare specificamente i fatti dedotti ricadeva sulla parte ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata o inammissibile perché il ricorrente non ha superato la regola della contestazione specifica nei termini prospettati e non ha adeguatamente illustrato la decisività della doglianza.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione per relationem alla decisione di primo grado è stata ritenuta ammissibile, purché il ricorso indichi specificamente la motivazione recepita e le critiche mosse in appello.

  • art. 111 Cost.

    Le censure di motivazione e di violazione del giusto processo sono state dichiarate inammissibili perché non adeguatamente specifiche e non decisive.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza sull’inammissibilità delle istanze istruttorie è stata respinta per difetto di specifica impugnazione della ratio decidendi.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla specificità delle domande e delle istanze introduttive, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 210 c.p.c.

    L’istanza di esibizione non è stata esaminata nel merito perché la deduzione in cassazione era generica e non autosufficiente.

  • art. 213 c.p.c.

    Anche la richiesta di esibizione/informazione verso la P.A. o terzi è stata ritenuta non specificamente dedotta nel ricorso.

  • art. 295 c.p.c.

    La pendenza della querela di falso non è stata ritenuta, nel caso concreto, causa di sospensione necessaria del giudizio di merito.

  • art. 355 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sospensione per querela di falso, ma la censura è rimasta assorbita o superata.

  • art. 416 c.p.c.

    La contestazione sulla pretesa non contestazione di una circostanza fattuale è stata ritenuta assorbita o comunque irrilevante ai fini dell’esito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondavano le censure, incluso il contenuto delle istanze e dell’ordinanza richiamata.

  • art. 372 c.p.c.

    È stata richiamata la produzione documentale in sede di legittimità di atti relativi al giudizio di querela di falso e alla revocazione.

  • art. 360-bis n. 2 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità che la censura di violazioni processuali sia decisiva e incidenti effettivamente sul contenuto della decisione.

Massime di principio

  • Quando una comunicazione negoziale è spedita a un indirizzo che, al momento della spedizione, risulta ancora formalmente riferibile al destinatario, e il plico vi perviene, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., salvo che il mutamento dell’indirizzo sia già divenuto opponibile al mittente.
  • Nel caso di società, il trasferimento della sede legale non è opponibile ai terzi finché non sia provata l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese prima della spedizione della comunicazione; l’onere di tale prova grava su chi invoca la non opponibilità della notifica o della disdetta.
  • Se il plico giunge alla precedente sede o comunque al luogo indicato come indirizzo del destinatario al momento della spedizione, eventuali vicende interne del destinatario, come la cessazione dei rapporti con il soggetto che materialmente ritira la corrispondenza, restano nella sua sfera di controllo e non incidono sull’efficacia della comunicazione verso il mittente.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro una motivazione per relationem è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il contenuto della motivazione recepita, le critiche mosse in appello e la concreta localizzazione degli atti e documenti rilevanti.
  • Le doglianze processuali sono inammissibili quando non sono autosufficienti, non riportano il contenuto degli atti su cui si fondano o non spiegano la decisività dell’errore denunciato rispetto alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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