Cassazione Penale, Ordinanza n. 24022/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati ascritti. Con i primi due motivi si deducevano vizi motivazionali in punto di responsabilità, ma la doglianza era formulata in termini del tutto generici e teorici, senza alcun concreto riferimento al contenuto della decisione impugnata e senza indicare specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione. Con il terzo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale motivo è stato ritenuto non specifico e comunque infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato il diniego richiamando la prognosi negativa, la spiccata capacità a delinquere desunta dai plurimi e specifici precedenti penali e la gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi carenti di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché meramente assertivi e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, privo di concreta specificità e manifestamente infondato, poiché il diniego era stato congruamente giustificato dai giudici di merito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
a pena di inammissibilità
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici; la mancanza di specificità, anche per aspecificità estrinseca rispetto alla motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, come la prognosi negativa, i precedenti penali e la gravità del fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntualmente correlate alla motivazione della sentenza impugnata; formule generiche o meramente teoriche non soddisfano l'onere di specificità.
- La genericità dei motivi va valutata sia in senso intrinseco, per indeterminatezza delle ragioni addotte, sia in senso estrinseco, quando manca un effettivo confronto critico con le argomentazioni della decisione di merito.
- Quando la sentenza di merito ha motivato in modo completo e non illogico la responsabilità, la critica che non si confronti con tali argomentazioni è inammissibile in cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente se il giudice indica gli elementi negativi valorizzati o l'assenza di elementi positivi; non occorre confutare analiticamente ogni dato favorevole prospettato dall'imputato.
- Una prognosi negativa sulla personalità dell'imputato, fondata su precedenti penali plurimi e specifici e sulla gravità del fatto, può legittimare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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