Ordinanza n. 1247/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore, adottato l’8 agosto 2025 e notificato il 16 febbraio 2026, con cui è stata disposta la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il testo dell’ordinanza non riporta il contenuto specifico delle censure dedotte, ma evidenzia che la loro valutazione, così come quella della domanda cautelare, dipende dall’acquisizione di documentazione relativa a procedimenti penali e minorili concernenti il ricorrente. In particolare, occorre acquisire il verbale dell’incidente probatorio disposto dal GIP e la trascrizione integrale dell’assunzione della prova, nonché i provvedimenti eventualmente adottati dal Tribunale per i Minorenni successivamente al decreto del 24 ottobre 2024, che aveva vietato ogni contatto tra il ricorrente e i minori e fissato un’udienza sulla richiesta di dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha ritenuto indispensabile integrare l’istruttoria mediante l’acquisizione del verbale dell’incidente probatorio, della relativa trascrizione integrale e dei successivi provvedimenti del Tribunale per i Minorenni. Ha onerato le parti di provvedere entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, acquisendo gli eventuali nulla osta dell’autorità giudiziaria competente. Ha inoltre disposto la trasmissione dell’ordinanza, priva delle parti oscurate, agli uffici giudiziari interessati e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 4 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la valutazione delle censure proposte contro la revoca di un titolo di soggiorno e della relativa domanda cautelare dipende dall’esito o dal contenuto di procedimenti penali e minorili, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione d’ufficio della documentazione giudiziaria rilevante prima di decidere.
- L’acquisizione di atti coperti da esigenze di riservatezza o comunque detenuti dall’autorità giudiziaria può essere subordinata all’ottenimento dei necessari nulla osta da parte dell’autorità competente.
- Se l’istruttoria risulta indispensabile per valutare sia il merito sia il fumus della domanda cautelare, la trattazione della cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio, assegnando alle parti un termine per il deposito della documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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