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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/176

Regolamento (UE) 2026/176 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

Normativa europea32026R0176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino al 30 giugno 2027 la misura transitoria che consente all'Irlanda di esportare verso un impianto di combustione nel Regno Unito farine di carne e ossa di categoria 1 destinate allo smaltimento come combustibile. La modifica interviene sull'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, in ragione dei ritardi nella realizzazione della capacità nazionale di combustione. La misura è resa applicabile retroattivamente dal 1o luglio 2025 per garantire continuità e certezza del diritto.

Proroga delle misure transitorie per l'esportazione dall'Irlanda verso il Regno Unito di farine di carne e ossa di categoria 1 destinate all'uso come combustibile

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle esportazioni dall'Irlanda di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento/uso come combustibile, con destinazione un impianto di combustione situato nel Regno Unito. Riguarda il solo regime transitorio previsto nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 e opera in continuità con le deroghe già concesse dal regolamento (UE) 2021/899 e prorogate dal regolamento (UE) 2023/2613. Si applica a decorrere dal 1o luglio 2025, pur entrando in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proroga delle misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per estendere un regime transitorio relativo all'esportazione dall'Irlanda di farine di carne e ossa di categoria 1 destinate allo smaltimento come combustibile nel Regno Unito. La misura è giustificata dai ritardi nella costruzione di impianti nazionali di combustione in Irlanda e mira a preservare la continuità dei flussi commerciali tradizionali, in coerenza con il quadro del regolamento (CE) n. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede che le farine di carne e ossa di categoria 1 siano smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione, discarica oppure utilizzate come combustibile, e contiene inoltre le regole generali sull'esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. Il regolamento (UE) n. 142/2011 detta le disposizioni di applicazione e, nel suo allegato XIV, capo V, disciplina l'esportazione di determinati prodotti derivati, incluse le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile.

Evoluzione del periodo transitorio

La Commissione ricorda che nel 2021 l'Irlanda aveva comunicato la costruzione in corso di impianti per la combustione di queste farine e aveva chiesto una deroga temporanea per mantenere i flussi commerciali verso il Regno Unito. Tale deroga era stata concessa con il regolamento (UE) 2021/899 fino al 31 dicembre 2023. Successivamente, a causa di ulteriori ritardi di pianificazione, il periodo era stato prorogato con il regolamento (UE) 2023/2613 fino al 30 giugno 2025. Nel 2025 l'Irlanda ha segnalato nuovi ritardi cumulativi nella costruzione e ha chiesto un'ulteriore estensione di due anni, ritenuta dalla Commissione adeguata per completare gli impianti.

Contenuto della modifica

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 secondo l'allegato del nuovo atto. In concreto, nella tabella del capo V, riga 3, terza colonna, la lettera a) è sostituita da una formulazione che consente all'autorità competente dell'Irlanda di autorizzare esportazioni verso un impianto di combustione nel Regno Unito entro il 30 giugno 2027, ma solo per i movimenti che già avvenivano prima del 1o gennaio 2021 e alle condizioni dell'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1o luglio 2025, così da garantire continuità senza interruzioni tra il precedente periodo transitorio e quello prorogato. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga della deroga transitoria

La Commissione estende fino al 30 giugno 2027 la possibilità per l'autorità competente irlandese di autorizzare l'esportazione di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 verso un impianto di combustione situato nel Regno Unito, purché tali movimenti dall'Irlanda esistessero già prima del 1o gennaio 2021 e avvenissero alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 conformemente all'allegato del presente regolamento, sostituendo nella tabella del capo V, riga 3, terza colonna, la lettera a).

Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2025, al fine di garantire continuità con il precedente periodo transitorio e certezza del diritto per gli operatori interessati.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, che disciplina le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 142/2011, che stabilisce le regole di applicazione per l'immissione sul mercato e l'esportazione di tali prodotti.

Come è indicizzato

Materiesottoprodotti di origine animalesanità animaleesportazionipolizia sanitariarifiuti e smaltimento

Testo integrale

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