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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 10038 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a maggiori ricavi IRAP della società e ai conseguenti redditi da partecipazione dei soci. In particolare, deduceva la nullità del giudizio relativo al socio B.V.P. per mancata partecipazione necessaria della società e dell'altro socio, nonché omessa o insufficiente motivazione e violazione delle norme sull'onere della prova e sull'accertamento tributario. Il Ministero proponeva un ricorso autonomo. Tuttavia, i motivi dell'Agenzia risultavano riferiti ad accertamenti IVA estranei alla controversia, anziché agli avvisi IRAP, IRPEG e addizionali regionali oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione attiva, poiché nel giudizio d'appello era intervenuta soltanto l'Agenzia delle Entrate, subentrata al Ministero. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata partecipazione della società e dell'altro socio, perché i giudizi erano stati sostanzialmente trattati in modo unitario e coordinato, senza rischio di contrasto tra giudicati. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché le censure non erano correlate alla sentenza impugnata e riguardavano accertamenti IVA diversi. I ricorsi dell'Agenzia sono stati quindi integralmente rigettati, con condanna solidale dell'Agenzia e del Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di procedimenti connessi; la Corte ha riunito il ricorso relativo al socio con quello riguardante la società e l'altro socio.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999

    Ha previsto il subentro operativo delle Agenzie fiscali, tra cui l'Agenzia delle Entrate, al Ministero delle Finanze. Dopo tale subentro, se il giudizio prosegue solo nei confronti dell'Agenzia, il Ministero può considerarsi estromesso anche implicitamente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di specificare i motivi e di correlare le censure alla decisione impugnata. La violazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello per vizio di motivazione. I motivi devono comunque riferirsi concretamente alla sentenza impugnata e ai fatti controversi.

  • art. 2697 c.c.

    Stabilisce la ripartizione dell'onere della prova. La Corte non ha esaminato nel merito la censura, poiché il ricorso era già inammissibile per difetto di correlazione con la sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 26 e 54

    Norme in materia di IVA e accertamento IVA, richiamate dall'Agenzia ma ritenute estranee alla controversia, che riguardava accertamenti IRAP, IRPEG e addizionali regionali.

  • principio di unitarietà dell'accertamento nelle società di persone, Cass. Sezioni Unite n. 14815/2008

    L'accertamento del reddito della società di persone e quello dei redditi da partecipazione dei soci sono strettamente collegati e, di regola, richiedono una trattazione coordinata con la partecipazione della società e di tutti i soci. Nel caso concreto, tale esigenza è stata sostanzialmente rispettata.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo a una società di persone, all'accertamento del reddito societario sono normalmente collegati gli accertamenti dei redditi da partecipazione dei soci; è quindi necessario assicurare una trattazione coordinata e, di regola, la partecipazione di società e soci.
  • La mancata partecipazione formale di un litisconsorte non determina automaticamente la nullità se i giudizi sono stati sostanzialmente trattati in modo unitario, con effettiva tutela del diritto di difesa e senza rischio di giudicati contrastanti.
  • Dopo il subentro dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è normalmente legittimato a proporre ricorso per cassazione se non ha partecipato al giudizio d'appello e il contribuente ha accettato il contraddittorio con la sola Agenzia.
  • Il ricorso per cassazione deve riferire ogni motivo alla specifica sentenza impugnata. Il richiamo a fatti, norme o avvisi relativi a un diverso procedimento comporta l'inammissibilità per difetto di specificità e correlazione.
  • Prima di esaminare il merito delle contestazioni tributarie, la Corte verifica i requisiti processuali del ricorso, tra cui legittimazione delle parti, specificità dei motivi e corretta individuazione dell'atto impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile o rigettato per errori processuali dell'amministrazione, l'esito può essere favorevole al contribuente anche senza una valutazione sostanziale sulla fondatezza dell'accertamento fiscale.

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