Sentenza del 24/04/2015 n. 8348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate contestava, per l’anno d’imposta 2004, la mancata applicazione dell’IVA su dieci operazioni indicate come cessioni intracomunitarie verso la società francese Clitor Trading SARL, ritenendo che la merce fosse stata in realtà consegnata a soggetti italiani e che quindi non sussistessero i presupposti della non imponibilità. Contestava inoltre la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi relativi ad acquisti effettuati dalla SEC S.r.l., ritenuta una società inesistente o missing trader, sostenendo che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode fiscale. La CTR aveva accolto l’appello della società valorizzando la documentazione formale, i pagamenti e la buona fede della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondati i motivi relativi alle operazioni con la SEC S.r.l. e alle cessioni intracomunitarie; ha dichiarato inammissibile il primo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i corretti principi sull’onere della prova. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, sull’inesistenza soggettiva o sulla frode; successivamente il contribuente deve dimostrare di non sapere e di non poter sapere, usando l’ordinaria diligenza professionale, di partecipare a un’operazione fraudolenta. La sola ricezione della merce, il pagamento delle fatture e la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti. Per le cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare non solo la fatturazione e la consegna al vettore, ma anche l’effettiva uscita fisica dei beni dall’Italia verso altro Stato membro e la propria buona fede.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 41, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Costituiscono cessioni non imponibili "le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro".
La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede il trasferimento effettivo dei beni in un altro Stato membro e la prova della loro uscita fisica dall’Italia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato quando la fattura riguarda un’operazione soggettivamente inesistente o fraudolenta e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
La corretta indicazione dei soggetti e dell’operazione in fattura assume rilievo ai fini dell’esercizio della detrazione e della corretta applicazione dell’IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
L’Amministrazione finanziaria può dimostrare l’inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni e altri elementi indiziari.
Codice civile, art. 2697
L’Amministrazione deve provare gli elementi della pretesa fiscale; quando abbia fornito indizi attendibili di inesistenza o frode, il contribuente deve dimostrare il diritto alla detrazione e la propria estraneità o ignoranza incolpevole.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; una motivazione non dettagliata non è automaticamente apparente se la ratio decidendi è comunque comprensibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali e consente il controllo sulla corretta applicazione delle norme e sui vizi motivazionali dedotti.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della concreta consegna della merce e del pagamento delle fatture non dimostra da sola che il soggetto indicato in fattura fosse il reale cedente né che il contribuente fosse in buona fede.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti costituisce un elemento utile, ma può essere insufficiente quando l’Amministrazione evidenzi l’assenza di personale, mezzi, strutture o capacità operative del fornitore apparente.
- Dopo la produzione di elementi oggettivi e concordanti da parte dell’Amministrazione, il contribuente deve documentare le verifiche concretamente svolte sul fornitore e dimostrare di non aver conosciuto né potuto conoscere la frode secondo la diligenza richiesta dalla propria attività professionale.
- Per applicare la non imponibilità alle cessioni intracomunitarie occorre provare l’effettiva movimentazione fisica dei beni verso un altro Stato membro, non essendo sufficiente la sola documentazione fiscale o la consegna a un vettore.
- La prova del trasporto può essere fornita con documenti di trasporto, CMR, documentazione bancaria, Intrastat, contratti, conferme di ricezione o altri elementi equivalenti; il sistema probatorio non è rigidamente formalistico, ma devono risultare i requisiti sostanziali dell’operazione.
- Il giudice tributario deve esaminare puntualmente gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione e spiegare in modo concreto perché la documentazione e le verifiche del contribuente siano idonee a escludere la frode o la conoscibilità della stessa.
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