Sentenza n. 2266/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di San Salvatore Telesino - Suap - prot. n. 9370 del 5.9.2025 - comunicato a mezzo pec in pari data - recante la revoca della AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - prot. n. 7292 del 6.10.2017 rilasciata alla ricorrente e il conseguente ordine di cessazione immediata di ogni attività nell'impianto di produzione calcestruzzo dalla stessa ricorrente condotto in San Salvatore Telesino (BN) alla via Pugliano 7; - del preavviso ex art. 10 bis della L. 241/1990 di revoca in autotutela, emesso dal Comune con nota prot. n. 6051 del 9.6.2025 - degli atti presupposti, conseguenti e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale e di cessazione immediata dell'attività produttiva, nonché preavviso di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca dell'AUA rilasciata nel 2017 per l'impianto di produzione di calcestruzzo, comprendente l'autorizzazione all'impatto acustico e alle emissioni in atmosfera. Il provvedimento comunale era motivato dall'esistenza di opere edilizie abusive nell'area dell'impianto e dall'impulso della società proprietaria del sito. Sono stati dedotti: incompetenza del Comune, poiché l'autorità competente a rilasciare e modificare l'AUA era la Provincia di Benevento, mentre il SUAP comunale aveva soltanto funzioni di coordinamento e materiale rilascio; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, assumendo che l'atto fosse sostanzialmente un annullamento d'ufficio per vizi originari e fosse stato adottato oltre il termine previsto; insussistenza dei presupposti per l'annullamento oltre il termine in caso di false rappresentazioni; difetto di istruttoria e di motivazione, per il ricorso a consulenze formate nel procedimento fallimentare senza adeguato accertamento o richiamo; contraddittorietà con la precedente attestazione comunale di conformità urbanistico-edilizia dell'impianto; irrilevanza degli abusi edilizi rispetto alle emissioni acustiche e atmosferiche, nonché esistenza di domande di sanatoria o di titoli edilizi relativi alle opere contestate. La società proprietaria del sito, intervenuta ad opponendum, ha sostenuto la competenza del SUAP, la rilevanza degli abusi edilizi e la mancanza di disponibilità dell'area da parte della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, rilevando che il rinvio è ammesso soltanto in casi eccezionali ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Nel merito ha accolto il motivo relativo all'incompetenza del Comune. In base agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 59/2013, l'autorità competente per il rilascio, il rinnovo, l'aggiornamento e la modifica dell'AUA è la Provincia di Benevento, mentre il SUAP opera quale punto unico di accesso e soggetto coordinatore, provvedendo al materiale rilascio del provvedimento adottato dall'autorità competente. Per il principio del contrarius actus, la revoca o l'annullamento dell'AUA spettano quindi alla medesima autorità che l'ha adottata; il Comune non poteva revocare il titolo né incidervi indirettamente mediante un ordine di cessazione dell'attività. Il SUAP avrebbe dovuto informare la Provincia degli eventuali profili di illegittimità, affinché questa valutasse l'esercizio dei poteri di autotutela secondo il procedimento e le garanzie partecipative appropriate. Il vizio di incompetenza è stato esaminato prioritariamente e ha determinato l'assorbimento delle ulteriori censure, poiché il giudice non può anticipare la valutazione sostanziale spettante all'autorità competente. Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati annullati. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000 di spese processuali; le spese nei confronti della società interveniente sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 2 e 4 d.P.R. 59/2013
Nel procedimento AUA la Provincia, o l'autorità individuata dalla normativa regionale, è competente ad adottare il provvedimento di rilascio, rinnovo, aggiornamento e modifica; il SUAP svolge funzioni di coordinamento e di materiale rilascio.
art. 4, comma 7, d.P.R. 59/2013
qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo
La norma distingue l'autorità competente, che adotta il provvedimento AUA, dal SUAP, che lo rilascia materialmente al richiedente.
art. 73 c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza
Il rinvio dell'udienza non è ordinario ed è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
La sentenza richiama la possibilità di definire la controversia con motivazione sintetica mediante riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo o a un precedente conforme.
art. 21-nonies l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1 …
La norma è stata richiamata tra le censure della ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione, avendo accolto il motivo di incompetenza.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può definire nel merito la fondatezza delle ulteriori censure sostanziali quando l'accoglimento per incompetenza impone la riedizione del potere da parte dell'autorità competente.
Massime di principio
- Nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, l'autorità competente individuata dal d.P.R. 59/2013 e dalla normativa regionale è titolare del potere di adottare il provvedimento, mentre il SUAP svolge una funzione di coordinamento e di materiale rilascio, priva di autonoma discrezionalità sostanziale.
- In applicazione del principio del contrarius actus, la revoca o l'annullamento dell'AUA spettano alla medesima autorità che ha adottato il titolo originario; il SUAP non può rimuovere l'autorizzazione né incidervi indirettamente mediante un ordine di cessazione dell'attività.
- Qualora il SUAP rilevi profili di illegittimità dell'AUA o sopravvenienze potenzialmente rilevanti, deve coinvolgere l'autorità competente che ha adottato il titolo, affinché questa valuti l'eventuale esercizio dell'autotutela nel rispetto della competenza, del procedimento applicabile e delle garanzie partecipative.
- Il vizio di incompetenza dell'atto amministrativo deve essere esaminato prioritariamente; se fondato, conduce all'annullamento e all'assorbimento delle censure sostanziali, perché la loro valutazione anticiperebbe indebitamente l'esercizio del potere da parte dell'organo competente.
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