Sentenza n. 3665/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, prot. n. 7234/2025 del 30.6.2025, adottato dal Comune di Pignataro Maggiore, Servizio Lavori Pubblici, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di "Attestazione Presentazione Progetto per costruzione ed esercizio di un impianto agricolo a fonte rinnovabile per la produzione di biometano. Unità strutturali: digestore 1 e 2, vasca digestato, vasca digestato liquido e prevasche di caricamento", comunicato via PEC in pari data alla ricorrente; - del verbale prot. n. 5691 del 23.05.2025, redatto dalla Seconda Commissione Sismica comunale, mai comunicato alla ricorrente; - del verbale n. 4, prot. n. 6931 del 23.06.2025, redatto dalla Seconda Commissione Sismica comunale, mai comunicato alla ricorrente; - della nota 30.06.2025, prot. n. 7201, a firma del Presidente della Seconda Commissione; - di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto, ai precedenti; nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati - del provvedimento, prot. n. 7234/2025 del 30.6.2025, adottato dal Comune di Pignataro Maggiore, Servizio Lavori Pubblici, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di “Attestazione Presentazione Progetto per costruzione ed esercizio di un impianto agricolo a fonte rinnovabile per la produzione di biometano. Unità strutturali: digestore 1 e 2, vasca digestato talquale, vasca digestato liquido e prevasche di caricamento”, comunicato via PEC in pari data alla ricorrente; - del verbale prot. n. 5691 del 23.05.2025, redatto dalla Seconda Commissione Sismica comunale, mai comunicato alla ricorrente; - del verbale n. 4, prot. n. 6931 del 23.06.2025, redatto dalla Seconda Commissione Sismica comunale, mai comunicato alla ricorrente; -della nota 30.06.2025, prot. n. 7201, a firma del Presidente della Seconda Commissione; - di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto, ai precedenti; nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.”; - del provvedimento prot. n. 12797/2025 del 20.11.2025, notificato in pari data, con cui il Comune di Pignataro Maggiore, Servizio Lavori Pubblici, ha disposto “di rigettare l’istanza di Attestazione di Presentazione del Progetto (APP) prot. n. 4700/2025” (doc. 17); - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi comunali dell’Attestazione di Presentazione del Progetto relativa a un impianto per la produzione di biometano, fondati sull’incompetenza comunale e sulla difformità tra progetto architettonico e progetto strutturale-sismico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato un progetto per la realizzazione di un impianto a biogas/biometano, già autorizzato con PAS nel 2022, e aveva successivamente richiesto al Comune l’Attestazione di Presentazione del Progetto ai sensi dell’art. 94-bis del d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale. Il primo diniego del 30 giugno 2025 era fondato sul superamento, da parte dei digestori, della soglia di altezza rilevante ai fini della competenza sismica, con conseguente individuazione della competenza del Genio Civile. Con il ricorso introduttivo la società ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, lamentando che i chiarimenti richiesti dall’amministrazione riguardassero profili diversi da quelli posti a fondamento del diniego, nonché il mancato effettivo esame del progetto e l’erronea misurazione dell’altezza dei digestori: secondo la ricorrente, l’altezza massima di circa 12 metri sarebbe stata raggiunta soltanto con l’espansione operativa delle cupole, mentre l’altezza strutturale rilevante sarebbe stata pari a 8 metri. A seguito della sospensione cautelare del primo diniego e dell’ordine di attivare il contraddittorio procedimentale, il Comune ha adottato un nuovo diniego il 20 novembre 2025. Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, con censure di violazione di legge ed eccesso di potere. La società ha sostenuto che la PAS del 2022 e le successive varianti del 2023 e 2024 si fossero consolidate per il decorso dei termini di autotutela e che il Comune avesse rilevato soltanto nel provvedimento finale, senza previa comunicazione, il disallineamento tra progetto architettonico e progetto sismico. Il nuovo diniego rilevava, invece, l’incompatibilità tra i livelli progettuali, l’inapplicabilità delle verifiche sismiche depositate, l’incremento volumetrico complessivo del 19,97%, la modifica di altezza, sagoma, carichi permanenti e comportamento dinamico delle opere, nonché la necessità di un nuovo procedimento autorizzativo non riconducibile alla PAS del 2022.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il primo diniego del 30 giugno 2025 aveva perso efficacia in seguito all’avvio di un nuovo procedimento, conclusosi con il diniego del 20 novembre 2025. Ha respinto il ricorso per motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto decisiva la difformità tra le caratteristiche dell’impianto indicate nella PAS originaria e quelle risultanti dalle varianti successive, con particolare riguardo alla maggiore altezza dei digestori. Ai fini dell’individuazione dell’organo competente per l’autorizzazione sismica deve essere considerata la massima altezza raggiungibile dall’impianto, anche quando essa si realizzi nella fase di piena operatività, perché proprio in tale configurazione deve essere valutata la tenuta sismica e la prevenzione dei pericoli connessi. Poiché l’altezza strutturale risultava superiore a 10,50 metri, il Comune ha legittimamente individuato la competenza istruttoria nel Genio Civile di Caserta, secondo il Regolamento regionale Campania n. 9/2020. La fondatezza autonoma di tale ragione ha reso non necessario l’esame delle ulteriori censure relative agli altri motivi del diniego plurimotivato. Le spese sono state compensate per la particolare complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 28/2011
La PAS era stata indicata quale titolo autorizzatorio originario per il progetto dell’impianto a fonte rinnovabile.
art. 8-bis d.lgs. 28/2011
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della PAS relativa all’impianto.
art. 94-bis d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’istanza di Attestazione di Presentazione del Progetto e della disciplina della competenza in materia sismica.
art. 93, comma 4, d.P.R. 380/2001
Il nuovo diniego è stato motivato anche dalla non coerenza tra progetto architettonico e progetto strutturale, tale da rendere inapplicabili le verifiche sismiche depositate.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata corrispondenza tra i chiarimenti richiesti e le ragioni poste a fondamento del primo diniego; la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile.
art. 2, comma 10, l.r. Campania n. 9/1983
Richiamato quale fondamento regionale dell’istanza di Attestazione di Presentazione del Progetto.
Regolamento regionale Campania n. 9/2020
In presenza di un’altezza strutturale superiore a 10,50 metri, la competenza istruttoria sulla pratica sismica spetta al Genio Civile.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione dell’organo competente per il rilascio o l’istruttoria dell’autorizzazione sismica, l’altezza dell’impianto deve essere considerata nella sua massima configurazione strutturale raggiungibile durante l’esercizio, anche se tale altezza si manifesta soltanto a pieno regime operativo.
- Quando la massima altezza strutturale di un impianto supera la soglia prevista dalla disciplina regionale, la competenza sismica si trasferisce all’organo regionale individuato dalla normativa, anche se il proponente qualifica la maggiore altezza come conseguenza della sola espansione operativa di componenti dell’impianto.
- La difformità essenziale tra progetto architettonico e progetto strutturale-sismico, soprattutto se accompagnata da variazioni di altezza, sagoma, volumetria, carichi permanenti e comportamento dinamico, può impedire l’utilizzazione delle verifiche sismiche già depositate e rendere necessario un nuovo procedimento autorizzativo.
- In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola motivazione superi indenne le censure per conservare la legittimità dell’intero provvedimento; le doglianze rivolte contro le restanti motivazioni diventano inammissibili per carenza di interesse.
- L’avvio e la conclusione di un nuovo procedimento amministrativo, sostitutivo di quello precedente, determinano la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del primo provvedimento, quando quest’ultimo abbia perso efficacia e non residui una concreta utilità dalla sua eventuale eliminazione.
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