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Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del foglio di via del 23.12.2024 – prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Catanzaro e notificato il 16.1.2025, con il quale a -OMISSIS- veniva ordinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 D.Lgs, n. 159/2011, il divieto di far ritorno nel comune di -OMISSIS- per un periodo di anni quattro; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ai precedenti preordinati, presupposti, collegati, connessi o dipendenti, antecedenti o successivi, mai comunicati al ricorrente, o in ogni caso non conosciuti; ovvero, in subordine, riduzione della durata della misura di prevenzione.

Giustizia amministrativa202500364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune interessato per quattro anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via adottato dal Questore ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto, eccesso di potere, difetto e carenza di istruttoria e motivazione, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità. Ha sostenuto che la propria pericolosità sociale non potesse essere desunta da un unico episodio e che fosse erroneo il riferimento all’assenza di interessi lavorativi nel Comune, poiché vi svolgeva attività lavorativa. L’episodio riguardava un intervento di polizia per sedare un alterco, durante il quale il ricorrente avrebbe minacciato un altro soggetto con una bottiglia, tentato la fuga, consegnato a un altro soggetto una bustina contenente oggetti simili a involucri, aggredito e colpito con calci e pugni gli agenti, opposto reiterata resistenza e danneggiato il finestrino e la portiera dell’autovettura di servizio. Il TAR ha disposto l’acquisizione di chiarimenti sui fatti e sugli eventuali ulteriori provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 richiede, sul piano soggettivo, la riconducibilità dell’interessato a una delle categorie di cui all’art. 1 e, sul piano oggettivo, che egli sia pericoloso per la sicurezza pubblica e si trovi fuori dai luoghi di residenza. Per il foglio di via assumono rilievo sia la dedizione del soggetto alla commissione di reati sia l’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tutelati dalla legge. Sebbene il provvedimento fosse fondato su un solo episodio, questo è stato ritenuto complesso, articolato in plurime condotte e particolarmente grave: minaccia con una bottiglia, fuga, resistenza attiva e reiterata agli agenti e danneggiamento del mezzo di servizio. Tali elementi, risultanti dal verbale di polizia e non contestati, sono stati giudicati sufficienti a fondare e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosità sociale. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata considerazione dell’attività lavorativa nel Comune, poiché tale circostanza non era stata rappresentata prima del ricorso e il provvedimento non impedisce di presentare una motivata richiesta di autorizzazione in deroga per lo svolgimento del lavoro. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione delle peculiarità della fattispecie e dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La riconducibilità alla categoria soggettiva richiede elementi di fatto idonei a dimostrare la dedizione alla commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.

  • art. 2 d.lgs. n. 159/2011

    le persone indicate nell’art. 1 devono essere pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza

    Il foglio di via può essere adottato nei confronti di soggetti riconducibili alle categorie dell’art. 1, pericolosi per la sicurezza pubblica e trovatisi fuori dal luogo di residenza; la valutazione deve considerare sia il profilo soggettivo della dedizione ai reati sia quello oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva della parte ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte istante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio ex art. 2 d.lgs. n. 159/2011, la valutazione deve riguardare sia il profilo soggettivo della dedizione alla commissione di reati sia il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte rispetto alla sicurezza o alla tranquillità pubblica.
  • Un singolo episodio può fondare il giudizio di pericolosità sociale richiesto per il foglio di via quando presenti particolare gravità e complessità e si articoli in una pluralità di condotte pericolose, valutate complessivamente.
  • La reiterazione interna di condotte quali minacce, fuga, resistenza attiva alle forze dell’ordine e danneggiamento di beni pubblici può rendere adeguatamente motivato il foglio di via anche in assenza di precedenti episodi autonomi, se gli elementi risultano da verbali non contestati.
  • La mancata considerazione di interessi lavorativi nel Comune oggetto del divieto non determina l’illegittimità del foglio di via quando tali interessi non siano stati rappresentati prima dell’adozione della misura e sia comunque possibile chiedere un’autorizzazione motivata in deroga per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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