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Sentenza

Sentenza n. 3885/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 945/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 945/2023, relativa all'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, all'acquisizione gratuita dell'area di sedime e all'irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno riproposto le censure già dedotte in primo grado contro i provvedimenti comunali del 24 settembre 2020, con i quali era stata accertata l'inottemperanza alle precedenti ordinanze di demolizione ed era stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Con il primo motivo hanno dedotto difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, contraddittorietà con precedenti atti amministrativi e lesione del legittimo affidamento, richiamando una concessione in sanatoria del 2000 e un provvedimento di compatibilità paesaggistica del 2017. Hanno sostenuto che tali atti avrebbero dovuto essere previamente rimossi in autotutela e che i provvedimenti impugnati fossero irragionevoli e sproporzionati. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 per l'indeterminatezza dell'area oggetto di acquisizione, assumendo che il provvedimento non ne precisasse adeguatamente quantificazione e perimetrazione. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, sostenendo che la sanzione introdotta dall'art. 31, comma 4-bis, nel 2014 non potesse essere applicata a opere abusive realizzate nel 2000.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente delimitato l'oggetto del giudizio alla legittimità dell'accertamento di inottemperanza e dei conseguenti provvedimenti di acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria, qualificandoli come atti vincolati e meramente esecutivi dell'ordinanza di demolizione del 16 dicembre 2019 e del diniego di sanatoria del 10 dicembre 2019, non tempestivamente impugnati. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione la qualificazione abusiva e la sanabilità degli interventi, ormai cristallizzate negli atti presupposti; è stato comunque ritenuto infondato, poiché la compatibilità paesaggistica riguardava un diverso interesse pubblico e non poteva generare affidamento contrario all'ordinanza fondata sull'insanabilità derivante dalla violazione della fascia di rispetto ferroviaria. Pertanto, per l'accertamento dell'inottemperanza non era necessaria una motivazione ulteriore rispetto alla presa d'atto dell'inadempimento. Il secondo motivo è stato respinto: l'area acquisita risultava sufficientemente individuata mediante descrizione delle dimensioni, superficie di 27,84 mq, indicazione del mappale catastale e frazionamento, e l'acquisizione riguardava esclusivamente l'area di sedime delle opere abusive, come previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la sanzione non reprime la realizzazione dell'abuso del 2000, ma la successiva inottemperanza all'ordine di demolizione; poiché quest'ultima era stata accertata dopo l'entrata in vigore, il 12 novembre 2014, della norma sanzionatoria, non sussisteva violazione del principio di irretroattività. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    determina l’area di pertinenza delle opere abusive oggetto di acquisizione come segue: area abusiva pari a = ml. (3,90x6,80)+(0,30x4,40)=mq. 27,84

    L'accertamento dell'inottemperanza comporta, quale conseguenza vincolata, l'acquisizione gratuita dell'area necessaria, individuata nel caso concreto nella sola area di sedime delle opere abusive; l'atto è impugnabile per vizi propri e non consente di rimettere in discussione la legittimità dell'ordinanza di demolizione non impugnata.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione amministrativa pecuniaria è stata introdotta dalla legge n. 164/2014, in vigore dal 12 novembre 2014.

    La sanzione colpisce l'inottemperanza all'ordine di demolizione, non la realizzazione originaria dell'abuso; è quindi applicabile quando l'inottemperanza sia accertata dopo l'entrata in vigore della disposizione, senza violazione del principio di irretroattività.

  • L. 164/2014

    Ha introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.

Massime di principio

  • I provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, di acquisizione gratuita e di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 hanno natura vincolata e meramente esecutiva rispetto agli atti presupposti non tempestivamente impugnati.
  • L'impugnazione dell'atto di acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione può riguardare soltanto vizi propri dell'atto esecutivo e non può riaprire, in via mediata, la contestazione della qualificazione abusiva o della sanabilità delle opere definitivamente accertata dagli atti presupposti.
  • La compatibilità paesaggistica e una precedente concessione in sanatoria non impediscono l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'inottemperanza quando l'ordine di demolizione sia fondato su una distinta causa di insanabilità, quale la violazione di una fascia di rispetto ferroviaria; in tale situazione non sussiste un affidamento tutelabile contrario all'ordine di demolizione.
  • L'area oggetto di acquisizione gratuita è sufficientemente individuata quando il provvedimento, anche mediante il verbale richiamato, ne specifichi dimensioni, superficie, dati catastali e frazionamento, limitando l'acquisizione all'area di sedime delle opere abusive.
  • La sanzione amministrativa prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non ha natura retroattiva se applicata a un'inottemperanza accertata dopo il 12 novembre 2014, poiché reprime l'omessa esecuzione dell'ordine di demolizione e non la precedente realizzazione dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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